Art. 10 

 

				 
              Pianificazione strategica e coordinamento 
             della politica in materia di spettro radio 

 
  1. Dopo l'articolo 13, del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259, e' inserito il seguente: 
  "Art.  13-bis  (Pianificazione  strategica  e  coordinamento  della
politica in materia di spettro  radio).  -  1.  Nella  pianificazione
strategica  e  nell'armonizzazione  dell'uso  dello   spettro   radio
nell'Unione europea, il Ministero coopera  con  i  competenti  organi
degli altri Stati  membri  e  con  la  Commissione  europea,  sentita
l'Autorita' per i  profili  di  competenza.  A  tal  fine  prende  in
considerazione, tra l'altro, gli  aspetti  economici,  inerenti  alla
sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, e  alle  liberta'  di
espressione,  culturali,  scientifici,  sociali   e   tecnici   delle
politiche dell'Unione europea,  come  pure  i  vari  interessi  delle
comunita' di utenti dello spettro radio, allo scopo  di  ottimizzarne
l'uso e di evitare interferenze dannose. 
  2. Il Ministero, cooperando con i  competenti  organi  degli  altri
Stati membri e con la Commissione europea, promuove il  coordinamento
delle politiche in materia di spettro radio  nell'Unione  europea  e,
ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate  per  quanto
concerne la disponibilita' e l'uso efficiente  dello  spettro  radio,
che sono necessari  per  la  realizzazione  e  il  funzionamento  del
mercato interno delle comunicazioni elettroniche.".