Art. 10 Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio 1. Dopo l'articolo 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis (Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio). - 1. Nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea, il Ministero coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, sentita l'Autorita' per i profili di competenza. A tal fine prende in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, e alle liberta' di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunita' di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose. 2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilita' e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.".