Art. 11 

 

				 
             Gestione delle radiofrequenze per i servizi 
                    di comunicazione elettronica 

 
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art.  14  (Gestione  delle  radiofrequenze  per   i   servizi   di
comunicazione  elettronica).  -  1.  Tenendo   debito   conto   della
circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di  un
importante valore sociale, culturale ed  economico,  il  Ministero  e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,  assicurano  la
gestione  efficiente  delle   radiofrequenze   per   i   servizi   di
comunicazione elettronica ai sensi degli articoli  13  e  13-bis.  La
predisposizione dei piani di ripartizione, a cura  del  Ministero,  e
dei piani di assegnazione,  a  cura  dell'Autorita',  e'  fondata  su
criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori  e  proporzionati.
L'attribuzione  delle  frequenze  radio  destinate   a   servizi   di
comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali  o
di diritti d'uso individuali  in  materia  sono  fondate  su  criteri
obiettivi,   trasparenti,   non   discriminatori   e   proporzionati.
Nell'applicare  il  presente  articolo  il  Ministero  e  l'Autorita'
rispettano  gli  accordi  internazionali  pertinenti,   fra   cui   i
regolamenti radio dell'UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto
di particolari esigenze di interesse pubblico. 
  2.  Il   Ministero   promuove   l'armonizzazione   dell'uso   delle
radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea  in  modo  coerente
con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di
perseguire benefici per i  consumatori,  come  economie  di  scala  e
interoperabilita' dei servizi, in conformita' all'articolo 13-bis  ed
in attuazione delle decisioni della Commissione europea  in  materia,
tra cui la decisione n. 676/2002/CE. 
  3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il  Ministero  e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che,
coerentemente con il diritto  dell'Unione  europea,  nelle  bande  di
frequenze  dichiarate  disponibili  per  servizi   di   comunicazione
elettronica nel Piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,
possono essere impiegati tutti i  tipi  di  tecnologie  usati  per  i
servizi di comunicazione elettronica.  Il  Ministero  e  l'Autorita',
nell'ambito delle rispettive competenze, possono  tuttavia  prevedere
restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi
di tecnologie di accesso senza  fili  o  rete  radio  utilizzati  per
servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al fine
di: 
  a) evitare interferenze dannose; 
  b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; 
  c) assicurare la qualita' tecnica del servizio; 
  d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; 
  e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure; 
  f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale
conformemente al comma 5. 
  4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il  Ministero  e
l'Autorita',  ciascuno  nell'ambito  delle   rispettive   competenze,
assicurano, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione  delle
frequenze a norma del diritto dell'Unione europea, che nelle bande di
frequenze dichiarate  disponibili  per  i  servizi  di  comunicazione
elettronica possono  essere  forniti  tutti  i  tipi  di  servizi  di
comunicazione elettronica. Il Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito
delle rispettive competenze, possono tuttavia  prevedere  restrizioni
proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di  servizi
di comunicazione elettronica che  e'  possibile  fornire,  anche,  se
necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti  radio
dell'UIT e della normativa CEPT. 
  5.  Le  misure  che  impongono  la  fornitura  di  un  servizio  di
comunicazione elettronica in una banda specifica  disponibile  per  i
servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per  garantire
il conseguimento di un obiettivo di interesse generale  conformemente
al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo: 
  a) garantire la salvaguardia della vita umana; 
  b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; 
  c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure; 
  d)  promuovere  la  diversita'  culturale  e  linguistica   ed   il
pluralismo dei  media,  anche  mediante  prestazione  di  servizi  di
radiodiffusione o telediffusione. 
  6.  Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive
competenze, possono vietare la fornitura di qualsiasi altro  servizio
di comunicazione elettronica in una  banda  specifica  esclusivamente
ove cio' sia giustificato  dalla  necessita'  di  proteggere  servizi
finalizzati ad assicurare la  salvaguardia  della  vita  umana.  Tale
divieto puo' essere eccezionalmente  esteso  al  fine  di  conseguire
altri obiettivi di interesse generale definiti a  norma  del  diritto
dell'Unione europea. 
  7.  Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive
competenze,   riesaminano   periodicamente   la   necessita'    delle
restrizioni di cui ai comma da 3 a 6 e rendono pubblici  i  risultati
di tale riesame. 
  8. I commi 3 e 4 si applicano  allo  spettro  radio  attribuito  ai
servizi di  comunicazione  elettronica  nonche'  alle  autorizzazioni
generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi
a decorrere dal termine di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  secondo
periodo, del decreto legge 31 marzo  2011,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  26  maggio  2011,  n.  75,  e  successive
modificazioni.  Alle   attribuzioni   dello   spettro   radio,   alle
autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali  esistenti  al
termine di cui al periodo precedente, si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 14-bis. 
  9. Fatte salve le disposizioni delle direttive specifiche e tenendo
conto  delle  circostanze  nazionali  pertinenti,  il   Ministero   e
l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive   competenze,   possono
stabilire norme volte a impedire l'accaparramento  di  frequenze,  in
particolare fissando scadenze rigorose per l'effettivo  utilizzo  dei
diritti  d'uso  da  parte  del  titolare  dei  diritti  e  applicando
sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie  di  cui  all'articolo  98,
comma 8, o la revoca dei diritti d'uso in caso  di  mancato  rispetto
delle scadenze.  Tali  norme  sono  stabilite  e  applicate  in  modo
proporzionato, trasparente non discriminatorio. 
  10.  Il  rinvio  al  presente  articolo   operato   dal   comma   3
dell'articolo 8-novies  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  si
intende riferito all'articolo 14-ter.".