Art. 13 

 

				 
                 Numerazione, assegnazione dei nomi 
                     a dominio e indirizzamento 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso  di  tutte
le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali
di numerazione dei servizi di comunicazione  elettronica,  garantendo
che a tutti i servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri  adeguati,  fatte
salve le eventuali eccezioni previste dal Codice  o  dalla  normativa
nazionale. Il Ministero vigila altresi' sull'assegnazione dei nomi  a
dominio e indirizzamento.". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: 
  " 2. L'Autorita' stabilisce i piani di  numerazione  nazionale  dei
servizi di comunicazione elettronica, incluse le  connesse  modalita'
di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica,  e
le  procedure  di  assegnazione  della  numerazione  nazionale,   nel
rispetto  dei   principi   di   obiettivita',   trasparenza   e   non
discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti
i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al
pubblico. In particolare, l'Autorita'  vigila  affinche'  l'operatore
cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco  di  numeri  non
discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in
relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare  accesso  ai
loro servizi.". 
  3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' pubblica  i
piani  nazionali  di  numerazione  dei   servizi   di   comunicazione
elettronica  e  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  agli
stessi, con le  sole  restrizioni  imposte  da  motivi  di  sicurezza
nazionale.". 
  4. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:  "4.  L'Autorita'  promuove
l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici  all'interno
dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso  il  funzionamento
del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.". 
  5. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, le parole: "dal piano nazionale" sono sostituite  dalle
seguenti:  "dai  piani  nazionali  di  numerazione  dei  servizi   di
comunicazione elettronica". 
 
          Note all'art. 13: 
              Il  testo   dell'articolo   15   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003 , come modificato dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 15. (Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio
          e indirizzamento) 
              1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti  d'uso
          di tutte le risorse nazionali di numerazione e la  gestione
          dei  piani  nazionali  di  numerazione   dei   servizi   di
          comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi
          di comunicazione elettronica accessibili al pubblico  siano
          assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte  salve
          le  eventuali  eccezioni  previste  dal  Codice   o   dalla
          normativa   nazionale.   Il   Ministero   vigila   altresi'
          sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. 
              2.  L'Autorita'  stabilisce  i  piani  di   numerazione
          nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse
          le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei  servizi
          di   comunicazione   elettronica,   e   le   procedure   di
          assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto  dei
          principi    di    obiettivita',    trasparenza    e     non
          discriminazione,  in  modo   da   assicurare   parita'   di
          trattamento  a   tutti   i   fornitori   dei   servizi   di
          comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico.   In
          particolare, l'Autorita' vigila affinche'  l'operatore  cui
          sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di  numeri
          non discrimini altri fornitori di servizi di  comunicazione
          elettronica  in  relazione  alle  sequenze  di  numeri   da
          utilizzare per dare accesso ai loro servizi. 
              3.  L'Autorita'   pubblica   i   piani   nazionali   di
          numerazione dei servizi di comunicazione elettronica  e  le
          successive modificazioni ed integrazioni agli  stessi,  con
          le  sole  restrizioni  imposte  da  motivi   di   sicurezza
          nazionale. 
              4. L'Autorita' promuove l'armonizzazione  di  numeri  o
          blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea
          che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato
          interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. 
              5. Il Ministero vigila affinche' non vi siano  utilizzi
          della numerazione non coerenti con le tipologie di  servizi
          per i quali le numerazioni  stesse  sono  disciplinate  dai
          piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione
          elettronica. 
              6. Il Ministero e l'Autorita', al  fine  di  assicurare
          interoperabilita' completa e globale dei  servizi,  operano
          in coordinamento con le organizzazioni  internazionali  che
          assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione  di
          nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di
          comunicazione elettronica. 
              7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente
          articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e  delle
          tecnologie dell'informazione presta la  sua  collaborazione
          all'Autorita'.".