Art. 13 Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresi' sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.". 2. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 2. L'Autorita' stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorita' vigila affinche' l'operatore cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.". 3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.". 4. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.". 5. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "dal piano nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica".
Note all'art. 13: Il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 15. (Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento) 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresi' sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. 2. L'Autorita' stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorita' vigila affinche' l'operatore cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi. 3. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale. 4. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. 5. Il Ministero vigila affinche' non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. 6. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare interoperabilita' completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. 7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorita'.".