Art. 16 Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati 1. La rubrica dell'articolo 18, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati".
Note all'art. 16: Il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 18. (Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati) 1. L'Autorita', tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorita' applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.".