Art. 17 

 

				 
                 Procedura per l'analisi del mercato 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "1.  Sentita  l'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato,  l'Autorita',  effettua
l'analisi  dei  mercati  rilevanti,   tenendo   conto   dei   mercati
individuati   nella   raccomandazione   e   tenendo   nella   massima
considerazione le linee direttrici.". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' abrogato. 
  3. Il comma 3, dell'articolo 19, del decreto legislativo 1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Quando  l'Autorita'  e'
tenuta, ai sensi dei commi 4  e  5  del  presente  articolo  e  degli
articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all'imposizione, al
mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico  delle
imprese, essa determina, in base all'analisi di  mercato  di  cui  al
comma  1,  se  uno   dei   mercati   rilevanti   sia   effettivamente
concorrenziale.". 
  4. Il comma 8 dell'articolo 19 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 8. I provvedimenti di cui
ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo  la  procedura  di  cui  agli
articoli  11  e  12.  L'Autorita'  effettua  un'analisi  del  mercato
rilevante e notifica il corrispondente progetto  di  misura  a  norma
dell'articolo 12: 
  a) entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a
quel mercato. In via eccezionale, tale periodo puo'  tuttavia  essere
prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se  l'  Autorita'  ha
notificato alla Commissione europea una proposta motivata di  proroga
e la Commissione europea non ha formulato  obiezioni  entro  un  mese
dalla notifica; oppure 
  b) entro due anni dall'adozione di una raccomandazione sui  mercati
rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione
europea.". 
  5. Dopo il comma 8 dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003,  n.  259,  e'  inserito  il  seguente:  "8-bis.  Qualora
l'Autorita'  non  completi  l'analisi   di   un   mercato   rilevante
individuato nella raccomandazione entro il termine fissato  al  comma
8, il BEREC le fornisce, su  richiesta,  assistenza,  per  completare
l'analisi  del  mercato  specifico  e  degli  obblighi  specifici  da
imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica entro sei  mesi  il
progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12.". 
  6. Il comma 9 dell'articolo 19 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 17: 
              Il testo dell'articolo 19 decreto legislativo 1  agosto
          2003, n. 259, cosi' come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Art. 19. (Procedura per l'analisi del mercato). 
              1. Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e  del
          mercato,  l'Autorita',  effettua  l'analisi   dei   mercati
          rilevanti, tenendo  conto  dei  mercati  individuati  nella
          raccomandazione e tenendo nella massima  considerazione  le
          linee direttrici. 
              2. (abrogato). 
              3. Quando l'Autorita' e' tenuta, ai sensi dei commi 4 e
          5 del presente articolo  e  degli  articoli  45  e  67  del
          Codice,  a   decidere   in   merito   all'imposizione,   al
          mantenimento, alla modifica o alla  revoca  di  obblighi  a
          carico delle imprese, essa determina, in  base  all'analisi
          di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati  rilevanti
          sia effettivamente concorrenziale. 
              4.  L'Autorita',  se  conclude  che   un   mercato   e'
          effettivamente  concorrenziale,  non  impone  ne'  mantiene
          nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui
          al comma 3. Qualora siano gia' in vigore obblighi derivanti
          da regolamentazione settoriale, li revoca  per  le  imprese
          operanti  in  tale  mercato  rilevante.  La  revoca   degli
          obblighi  e'  comunicata  alle  parti  interessate  con  un
          congruo preavviso. 
              5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica,
          che   un   mercato   rilevante   non   e'    effettivamente
          concorrenziale,  l'Autorita'  individua  le   imprese   che
          dispongono  di   un   significativo   potere   di   mercato
          conformemente all'articolo 17 e  contestualmente  impone  a
          tali imprese gli appropriati obblighi  di  regolamentazione
          di cui al comma 3, ovvero mantiene  in  vigore  o  modifica
          tali obblighi laddove gia' esistano. 
              6.  Ai  fini  delle  decisioni  di  cui  al  comma   3,
          l'Autorita' tiene conto  degli  obiettivi  e  dei  principi
          dell'attivita' di regolamentazione di cui all'articolo  13,
          ed in particolare di quelli indicati al  comma  4,  lettera
          c), e al comma 5, lettera b),  evitando  distorsioni  della
          concorrenza. 
              7. Nel caso di mercati transnazionali  individuati  con
          decisione della Commissione europea,  l'Autorita'  effettua
          l'analisi  di  mercato  congiuntamente  alle  Autorita'  di
          regolamentazione  degli  altri  Stati  membri  interessate,
          tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si
          pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione,
          al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di
          regolamentazione di cui al comma 3. 
              8. I provvedimenti di cui  ai  commi  4,  5  e  6  sono
          adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
          L'Autorita' effettua un'analisi  del  mercato  rilevante  e
          notifica il  corrispondente  progetto  di  misura  a  norma
          dell'articolo 12: 
                a) entro tre anni  dall'adozione  di  una  precedente
          misura relativa a quel mercato. In  via  eccezionale,  tale
          periodo puo' tuttavia essere prorogato fino ad  un  massimo
          di altri tre anni,  se  l'  Autorita'  ha  notificato  alla
          Commissione europea una proposta motivata di proroga  e  la
          Commissione europea non ha  formulato  obiezioni  entro  un
          mese dalla notifica; oppure 
                b)   entro   due   anni    dall'adozione    di    una
          raccomandazione sui mercati rilevanti  per  i  mercati  non
          notificati in precedenza alla Commissione europea. 
              8-bis. Qualora l'Autorita' non completi l'analisi di un
          mercato rilevante individuato nella  raccomandazione  entro
          il termine fissato al comma 8, il  BEREC  le  fornisce,  su
          richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato
          specifico e degli obblighi specifici da imporre.  Con  tale
          assistenza l'Autorita' notifica entro sei mesi il  progetto
          di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12. 
              9. (abrogato).".