Art. 19 

 

				 
  Interoperabilita' dei servizi di televisione interattiva digitale 

 
  1. Dopo la lettera b) del comma  1  dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunta la seguente:  "b-bis)
i fornitori di servizi e apparecchiature di  televisione  digitali  a
cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli
utenti disabili.". 
 
          Note all'art. 19: 
              Il  testo   dell'articolo   21   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 21. (Interoperabilita' dei servizi di televisione
          interattiva digitale) 
              1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge  e
          di regolamento  in  materia  di  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva,    l'Autorita',    sentito    il     Ministero,
          relativamente  al  libero  flusso   di   informazioni,   al
          pluralismo  dei  mezzi  d'informazione  e  alla  diversita'
          culturale,  incoraggia,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dell'articolo 20, comma 1: 
                a) i fornitori dei servizi  di  televisione  digitale
          interattiva,  da  rendere  disponibile   al   pubblico   su
          piattaforme   di    televisione    digitale    interattiva,
          indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare  un'API
          aperta; 
                b) i fornitori di tutte le  apparecchiature  digitali
          televisive avanzate  destinate  a  ricevere  i  servizi  di
          televisione  digitale,  su   piattaforme   di   televisione
          digitale  interattiva,  a  rispettare   l'API   aperta   in
          conformita' ai requisiti minimi  dei  relativi  standard  o
          specifiche. 
                b-bis) i fornitori di servizi  e  apparecchiature  di
          televisione digitali a cooperare alla fornitura di  servizi
          televisivi interoperabili per gli utenti disabili. 
              2. Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo  42,
          comma 2, lettera b),  l'Autorita',  sentito  il  Ministero,
          incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile  a
          condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro
          adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie  a
          consentire ai fornitori di servizi di televisione  digitale
          interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API
          in una forma pienamente funzionale.".