Art. 2 

 

				 
                          Principi generali 

 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n.  259,  dopo  le   parole:   "nel   settore   delle   comunicazioni
elettroniche." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "I  provvedimenti
riguardanti l'accesso o l'uso di servizi  e  applicazioni  attraverso
reti di comunicazione elettronica,  da  parte  degli  utenti  finali,
rispettano  i  diritti  e  le  liberta'  fondamentali  delle  persone
fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia  dei
diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  e  dai  principi
generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque provvedimento  di
questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi  e  applicazioni
attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte  degli  utenti
finali, che ostacolasse tali diritti  o  liberta'  fondamentali  puo'
essere imposto soltanto se appropriato,  proporzionato  e  necessario
nel contesto di una societa' democratica e  la  sua  attuazione  deve
essere oggetto di adeguate garanzie  procedurali  conformemente  alla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e ai principi generali del diritto  dell'Unione
europea, inclusi  un'efficace  tutela  giurisdizionale  e  un  giusto
processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto  del
principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione
dei dati personali. Deve essere garantita una  procedura  preliminare
equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona
o delle persone interessate  di  essere  ascoltate,  fatta  salva  la
necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di
urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione  europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali. Deve  essere  garantito  il  diritto  ad  un  controllo
giurisdizionale efficace e tempestivo.". 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
          n. 259 del 2003,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Art. 3. Principi generali. 
              1. Il  Codice  garantisce  i  diritti  inderogabili  di
          liberta' delle persone nell'uso dei mezzi di  comunicazione
          elettronica, nonche' il diritto di iniziativa economica  ed
          il suo esercizio in  regime  di  concorrenza,  nel  settore
          delle   comunicazioni   elettroniche.    I    provvedimenti
          riguardanti l'accesso o l'uso  di  servizi  e  applicazioni
          attraverso reti  di  comunicazione  elettronica,  da  parte
          degli utenti finali, rispettano i  diritti  e  le  liberta'
          fondamentali  delle  persone   fisiche,   garantiti   dalla
          convenzione  europea  per  la  salvaguardia   dei   diritti
          dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  e  dai  principi
          generali  del  diritto   dell'Unione   europea.   Qualunque
          provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o  l'uso
          di servizi e applicazioni attraverso reti di  comunicazione
          elettronica, da parte degli utenti finali, che  ostacolasse
          tali diritti o liberta' fondamentali  puo'  essere  imposto
          soltanto se appropriato,  proporzionato  e  necessario  nel
          contesto di una societa' democratica e  la  sua  attuazione
          deve  essere  oggetto  di  adeguate  garanzie   procedurali
          conformemente alla convenzione europea per la  salvaguardia
          dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  e  ai
          principi generali del diritto dell'Unione europea,  inclusi
          un'efficace tutela giurisdizionale e  un  giusto  processo.
          Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto  del
          principio della presunzione d'innocenza e del diritto  alla
          protezione dei dati personali. Deve  essere  garantita  una
          procedura preliminare equa ed imparziale, che  fra  l'altro
          assicuri  il  diritto  della  persona   o   delle   persone
          interessate di essere ascoltate, fatta salva la  necessita'
          di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi  di
          urgenza   debitamente    accertata    conformemente    alla
          convenzione  europea  per  la  salvaguardia   dei   diritti
          dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali.  Deve   essere
          garantito  il  diritto  ad  un  controllo   giurisdizionale
          efficace e tempestivo. 
              2. La fornitura di  reti  e  servizi  di  comunicazione
          elettronica, che e' di preminente  interesse  generale,  e'
          libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. 
              3.  Sono  fatte  salve  le  limitazioni  derivanti   da
          esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato,  della
          protezione civile, della salute  pubblica  e  della  tutela
          dell'ambiente e della riservatezza e  protezione  dei  dati
          personali, poste da specifiche disposizioni di legge  o  da
          disposizioni regolamentari di attuazione.".