Art. 20 

 

				 
             Risoluzione delle controversie tra imprese 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Qualora  sorga  una
controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra
imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o
tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione  di
obblighi in materia di accesso o di  interconnessione  derivanti  dal
presente Codice, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e  fatte
salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima,  e  comunque,
salvo casi  eccezionali,  entro  un  termine  di  quattro  mesi,  una
decisione vincolante che risolve la controversia.". 
 
          Note all'art. 20: 
              Il  testo   dell'articolo   23   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 23. (Risoluzione delle controversie tra imprese). 
              1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli
          obblighi derivanti dal Codice, fra imprese  che  forniscono
          reti o servizi di comunicazione  elettronica,  o  tra  tali
          imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di
          obblighi  in  materia  di  accesso  o  di  interconnessione
          derivanti dal presente Codice, l'Autorita', a richiesta  di
          una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma  2,
          adotta quanto prima, e comunque,  salvo  casi  eccezionali,
          entro un termine di quattro mesi, una decisione  vincolante
          che risolve la controversia. 
              2.  L'Autorita'  dichiara  la  propria  incompetenza  a
          risolvere  una  controversia  con   decisione   vincolante,
          qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato
          prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia,
          conformemente   a   quanto   disposto   dall'articolo   13.
          L'Autorita' comunica immediatamente alle parti  la  propria
          decisione. Se la controversia non e'  risolta  dalle  parti
          entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che
          si ritiene lesa non ha  adito  un  organo  giurisdizionale,
          l'Autorita' adotta al piu'  presto  e  comunque  non  oltre
          quattro  mesi,  su  richiesta  di  una  delle  parti,   una
          decisione vincolante diretta a dirimere la controversia. 
              3. Nella  risoluzione  delle  controversie  l'Autorita'
          persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi
          che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel
          quadro della risoluzione di una controversia sono  conformi
          alle disposizioni del Codice.".