Art. 21 

 

				 
            Risoluzione delle controversie transnazionali 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Qualora  sorga  una
controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in
un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per
la quale risulti competente anche una Autorita'  di  regolamentazione
di un altro Stato membro, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
commi 2, 3 e 4.". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Le  parti  possono
investire della controversia le  competenti  autorita'  nazionali  di
regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e  hanno  la
facolta' di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione
coerente  della   controversia   secondo   gli   obiettivi   indicati
dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad  un'impresa  da  parte
dell'Autorita' al fine di risolvere una controversia e' conforme alle
disposizioni del Codice.". 
  3. Dopo il comma 2, dell'articolo 24, del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti: 
  " 2-bis. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere  un  parere
in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni  del
Codice. 
  2-ter.  Quando  al  BEREC  e'  presentata   una   tale   richiesta,
l'Autorita' ne  attende  il  parere  prima  di  adottare  azioni  per
risolvere la controversia. Ove  necessario  possono  adottare  misure
urgenti."; 
  2-quater. Ogni obbligo imposto a  un'impresa  dall'Autorita'  nella
risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e
tiene conto del parere emesso dal BEREC". 
  4. Il comma 3 dell'articolo 24 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003,  n.  259,  e'  sostituito  dal   seguente:   "3.   L'Autorita',
congiuntamente all'Autorita'  di  regolamentazione  dell'altro  Stato
membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia
con decisione  vincolante,  qualora  entrambe  le  parti  vi  abbiano
espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione  della
controversia,  conformemente  a  quanto  disposto  dall'articolo  13.
L'Autorita'  e  l'Autorita'  di  regolamentazione  dell'altro   Stato
membro, comunicano tempestivamente alle parti  la  decisione.  Se  la
controversia non e' risolta dalle parti entro quattro  mesi  da  tale
comunicazione, e se non e' stato  adito  un  organo  giurisdizionale,
l'Autorita'   coordina   i   propri   sforzi   con   l'Autorita'   di
regolamentazione  dell'altro  Stato  membro  per  giungere   ad   una
soluzione della controversia, in conformita'  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 13  e  tenendo  nella  massima  considerazione  ogni
parere emesso dal BEREC.". 
 
          Note all'art. 21: 
              Il  testo   dell'articolo   24   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.    24.    (Risoluzione     delle     controversie
          transnazionali). 
              1. Qualora sorga una  controversia  transnazionale  tra
          parti, di cui  almeno  una  stabilita  in  un  altro  Stato
          membro, relativamente all'applicazione del Codice,  per  la
          quale   risulti   competente   anche   una   Autorita'   di
          regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 
              2. Le parti possono  investire  della  controversia  le
          competenti autorita' nazionali di regolamentazione.  Queste
          ultime coordinano i loro sforzi  e  hanno  la  facolta'  di
          consultare il BEREC in modo da pervenire  alla  risoluzione
          coerente della controversia secondo gli obiettivi  indicati
          dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto  ad  un'impresa
          da  parte  dell'Autorita'  al   fine   di   risolvere   una
          controversia e' conforme alle disposizioni del Codice. 
              2-bis. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC  di  emettere
          un parere in merito all'azione  da  adottare  conformemente
          alle disposizioni del Codice. 
              2-ter.  Quando  al  BEREC  e'   presentata   una   tale
          richiesta,  l'Autorita'  ne  attende  il  parere  prima  di
          adottare  azioni  per  risolvere   la   controversia.   Ove
          necessario possono adottare misure urgenti. 
              2-quater.   Ogni   obbligo   imposto    a    un'impresa
          dall'Autorita'  nella  risoluzione  di   una   controversia
          rispetta le disposizioni  del  Codice  e  tiene  conto  del
          parere emesso dal BEREC. 
              3.   L'Autorita',   congiuntamente   all'Autorita'   di
          regolamentazione  dell'altro  Stato  membro,  dichiara   la
          propria  incompetenza  a  risolvere  una  controversia  con
          decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi  abbiano
          espressamente  derogato  prevedendo  altri  mezzi  per   la
          soluzione  della  controversia,  conformemente   a   quanto
          disposto dall'articolo 13.  L'Autorita'  e  l'Autorita'  di
          regolamentazione  dell'altro   Stato   membro,   comunicano
          tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia
          non e' risolta dalle  parti  entro  quattro  mesi  da  tale
          comunicazione,  e  se  non  e'  stato   adito   un   organo
          giurisdizionale, l'Autorita' coordina i propri  sforzi  con
          l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro per
          giungere  ad   una   soluzione   della   controversia,   in
          conformita' delle disposizioni di  cui  all'articolo  13  e
          tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal
          BEREC. 
              4. La procedura di cui al comma  2  non  preclude  alle
          parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.".