Art. 22 

 

				 
                Autorizzazione generale per le reti e 
               i servizi di comunicazione elettronica 

 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo  25  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "3-bis. Le imprese  che
forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione  elettronica  ad
imprese situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad effettuare
piu' di una notifica per Stato membro interessato.". 
  2. Al comma 4 dell'articolo 25 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n.  259,  le  parole:  "denuncia  di  inizio  attivita'",  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "segnalazione  certificata  di   inizio
attivita'". 
  3. All'articolo 25, comma 6,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003,  n.  259,  le  parole:  "Ministero  delle  comunicazioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo  economico";  le
parole:  "Ministro  delle  comunicazioni",  sono   sostituite   dalle
seguenti: "Ministro dello sviluppo economico". 
 
          Note all'art. 22: 
              Il testo dell'articolo 25 del  citato  decreto  decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 25. (Autorizzazione generale  per  le  reti  e  i
          servizi di comunicazione elettronica) 
              1. L'attivita'  di  fornitura  di  reti  o  servizi  di
          comunicazione elettronica e' libera ai sensi  dell'articolo
          3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo  e
          le  eventuali  limitazioni   introdotte   da   disposizioni
          legislative regolamentari e amministrative che prevedano un
          regime particolare per i cittadini o le  imprese  di  Paesi
          non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
          europeo, o che siano giustificate da esigenze della  difesa
          e della sicurezza dello Stato  e  della  sanita'  pubblica,
          compatibilmente con le esigenze della tutela  dell'ambiente
          e   della   protezione   civile,   poste   da    specifiche
          disposizioni, ivi comprese  quelle  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del Codice. 
              2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
          ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
          nelle materie disciplinate dal presente Titolo,  condizioni
          di piena reciprocita'.  Rimane  salvo  quanto  previsto  da
          trattati  internazionali  cui  l'Italia   aderisce   o   da
          specifiche convenzioni. 
              3. La fornitura di reti o di servizi  di  comunicazione
          elettronica, fatti salvi  gli  obblighi  specifici  di  cui
          all'articolo 28, comma  2,  o  i  diritti  di  uso  di  cui
          all'articolo  27,  e'  assoggettata  ad   un'autorizzazione
          generale,   che   consegue   alla    presentazione    della
          dichiarazione di cui al comma 4. 
              3-bis.    Le    imprese    che    forniscono    servizi
          transfrontalieri di comunicazione  elettronica  ad  imprese
          situate  in  piu'  Stati  membri  non  sono  obbligate   ad
          effettuare  piu'  di  una   notifica   per   Stato   membro
          interessato. 
              4. L'impresa  interessata  presenta  al  Ministero  una
          dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
          legale  rappresentante  della  persona  giuridica,   o   da
          soggetti  da  loro  delegati,  contenente  l'intenzione  di
          iniziare la fornitura di reti o  servizi  di  comunicazione
          elettronica,  unitamente  alle  informazioni   strettamente
          necessarie per consentire al Ministero di tenere un  elenco
          aggiornato  dei  fornitori  di  reti  e   di   servizi   di
          comunicazione  elettronica,  da  pubblicare   sul   proprio
          Bollettino   ufficiale   e   sul   sito   Internet.    Tale
          dichiarazione  costituisce  segnalazione   certificata   di
          inizio attivita' enuncia di inizio attivita' e deve  essere
          conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa  e'
          abilitata ad iniziare  la  propria  attivita'  a  decorrere
          dall'avvenuta  presentazione  della  dichiarazione  e   nel
          rispetto delle disposizioni sui diritti  di  uso  stabilite
          negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,  il
          Ministero,  entro  e  non  oltre  sessanta   giorni   dalla
          presentazione della dichiarazione,  verifica  d'ufficio  la
          sussistenza dei presupposti e  dei  requisiti  richiesti  e
          dispone,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato   da
          notificare agli interessati entro il medesimo  termine,  il
          divieto di prosecuzione dell'attivita'. Le imprese titolari
          di autorizzazione sono tenute all'iscrizione  nel  registro
          degli operatori di  comunicazione  di  cui  all'articolo  1
          della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              5.  La  cessazione  dell'esercizio  di   una   rete   o
          dell'offerta di un servizio di  comunicazione  elettronica,
          puo' aver luogo in ogni tempo. La  cessazione  deve  essere
          comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
          contestualmente il Ministero. Tale  termine  e'  ridotto  a
          trenta giorni nel caso di  cessazione  dell'offerta  di  un
          profilo tariffario. 
              6.  Le  autorizzazioni  generali   hanno   durata   non
          superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  le  autorizzazioni
          possono essere prorogate, nel corso della loro durata,  per
          un  periodo  non  superiore   a   quindici   anni,   previa
          presentazione di un dettagliato piano  tecnico  finanziario
          da parte degli operatori. La  congruita'  del  piano  viene
          valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico  e
          dall'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in
          relazione anche alle  vigenti  disposizioni  comunitarie  e
          all'esigenza  di   garantire   l'omogeneita'   dei   regimi
          autorizzatori. L'impresa interessata  puo'  indicare  nella
          dichiarazione di cui al comma 4 un periodo  inferiore.  Per
          il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma
          4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire  con
          sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 
              7. La scadenza  dell'autorizzazione  generale  coincide
          con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'. 
              8. Una autorizzazione generale  puo'  essere  ceduta  a
          terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi  forma,  previa
          comunicazione al Ministero nella  quale  siano  chiaramente
          indicati  le  frequenze  radio  ed  i  numeri  oggetto   di
          cessione.  Il  Ministero  entro   sessanta   giorni   dalla
          presentazione della relativa istanza da parte  dell'impresa
          cedente, puo' comunicare il proprio diniego  fondato  sulla
          non  sussistenza  in  capo  all'impresa   cessionaria   dei
          requisiti oggettivi e  soggettivi  per  il  rispetto  delle
          condizioni di cui all'autorizzazione medesima.  Il  termine
          e' interrotto per una sola volta se il  Ministero  richiede
          chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
          dalla  data  in  cui  pervengono  al  Ministero  stesso   i
          richiesti chiarimenti o documenti.".