Art. 23 

 

				 
          Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Ogni qualvolta cio' sia possibile, l'uso delle frequenze radio
non e' subordinato al rilascio  di  diritti  individuali  di  uso.  I
diritti individuali di uso possono essere concessi per: 
  a) evitare interferenze dannose; 
  b) assicurare la qualita' tecnica del servizio; 
  c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure; 
  d) conseguire altri obiettivi di interesse generale  conformi  alla
normativa europea.". 
  2. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Qualora sia  necessario
concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei  numeri  per  la
fornitura  di  reti  o  servizi  di  comunicazione  elettronica,   il
Ministero  attribuisce  tali  diritti,  a  richiesta,  esclusivamente
all'impresa  avente  le  condizioni  necessarie  per  conseguire   l'
autorizzazione  generale,  valutata   l'effettiva   necessita',   nel
rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e  di  ogni
altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in
conformita' delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.". 
  3. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. I  diritti  individuali
di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per  una
durata adeguata al tipo di  servizio  e  comunque  non  eccedente  la
durata  dell'autorizzazione  generale,  tenuto  conto  dell'obiettivo
perseguito e della necessita' di prevedere  un  periodo  adeguato  di
ammortamento degli investimenti. Quando i diritti  individuali  d'uso
delle frequenze radio sono concessi per un periodo di  dieci  anni  o
oltre e tali diritti  non  possono  essere  trasferiti  o  ceduti  da
un'impresa a un'altra, ai sensi dell'articolo  14-ter,  il  Ministero
provvede affinche' si applichino i  criteri  per  la  concessione  di
diritti individuali d'uso e siano  rispettati  per  la  durata  della
licenza,  in  particolare  su  richiesta  debitamente  motivata   del
titolare del diritto. Se tali criteri non sono  piu'  applicabili,  i
diritti  individuali  d'uso  sono  trasformati  in  un'autorizzazione
generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un  preavviso  e
trascorso un ragionevole periodo  di  tempo,  oppure  in  un  diritto
liberamente trasferibile o cedibile da  un'impresa  ad  un'altra,  ai
sensi dell'articolo 14-ter.". 
  4. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "5. I diritti di uso  delle
frequenze radio e  dei  numeri  sono  rilasciati  mediante  procedure
aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e  proporzionate.
Nel caso  delle  frequenze  radio  il  Ministero,  nel  rilasciare  i
diritti,  precisa  se  essi  siano  trasferibili  su  iniziativa  del
detentore  degli  stessi  e   a   quali   condizioni,   conformemente
all'articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puo'
essere applicata quando il  rilascio  di  diritti  individuali  d'uso
delle frequenze radio per la diffusione di  contenuti  radiofonici  o
televisivi e' necessario per conseguire  un  obiettivo  di  interesse
generale conforme alla normativa dell'Unione europea.". 
  5. Dopo il comma 5 dell'articolo  27  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "5-bis. Al momento  del
rilascio dei diritti d'uso, il Ministero specifica  se  tali  diritti
possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso
delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli  articoli
14 e 14-ter del Codice.". 
  6. Dopo il comma 6, dell'articolo 27, del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:  "6-bis.  Il  Ministero
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze  assicurano  che
le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente  ed  efficace,
conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del Codice, e
che eventuali  trasferimenti  o  accumuli  dei  diritti  d'uso  delle
frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza.  A  tal
fine, possono essere adottate misure appropriate,  quali  ad  esempio
l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze
radio.". 
  7. Il comma 8 dell'articolo 27 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "8.  Il  Ministero  adotta,
comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione  di
diritti di uso, non appena ricevuta la domanda  completa,  entro  tre
settimane  nel  caso  dei  numeri  assegnati  per   scopi   specifici
nell'ambito  del  piano  nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di
comunicazione elettronica ed  entro  sei  settimane  nel  caso  delle
frequenze  radio  assegnate  per  essere  utilizzate  da  servizi  di
comunicazione  elettronica  nell'ambito  del   piano   nazionale   di
ripartizione delle  frequenze.  Tale  limite  non  pregiudica  quanto
previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili  al  caso
in  specie  relativamente  al  coordinamento   internazionale   delle
frequenze e delle posizioni orbitali dei  satelliti.  Se  la  domanda
risulta incompleta, il Ministero, entro  i  termini  sopra  indicati,
invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi
fino al recepimento delle  integrazioni,  che  debbono  pervenire  al
Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il  mancato
ricevimento nei  termini  delle  integrazioni  richieste  costituisce
rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.". 
 
          Note all'art. 23: 
              Il  testo   dell'articolo   27   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 27. (Diritti di uso delle frequenze radio  e  dei
          numeri). 
              1. Ogni  qualvolta  cio'  sia  possibile,  l'uso  delle
          frequenze radio non e' subordinato al rilascio  di  diritti
          individuali di uso. I diritti individuali  di  uso  possono
          essere concessi per: 
                a) evitare interferenze dannose; 
                b) assicurare la qualita' tecnica del servizio; 
                c) assicurare un utilizzo efficiente  dello  spettro,
          oppure; 
                d) conseguire altri obiettivi di  interesse  generale
          conformi alla normativa europea. 
              2. Qualora l'utilizzo delle  frequenze  radio  non  sia
          subordinato alla concessione di diritti individuali di uso,
          il  diritto  di  utilizzarle   deriva   dall'autorizzazione
          generale e le relative  condizioni  di  uso  sono  in  essa
          stabilite. 
              3. Qualora sia  necessario  concedere  diritti  di  uso
          delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti
          o  servizi  di  comunicazione  elettronica,  il   Ministero
          attribuisce  tali  diritti,  a  richiesta,   esclusivamente
          all'impresa avente le condizioni necessarie per  conseguire
          l'   autorizzazione    generale,    valutata    l'effettiva
          necessita', nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33,  comma
          1, lettera c), e di ogni altra disposizione che  garantisca
          l'uso efficiente  di  tali  risorse  in  conformita'  delle
          disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I. 
              4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e
          dei numeri vengono rilasciati per una  durata  adeguata  al
          tipo  di  servizio  e  comunque  non  eccedente  la  durata
          dell'autorizzazione generale, tenuto  conto  dell'obiettivo
          perseguito e  della  necessita'  di  prevedere  un  periodo
          adeguato  di  ammortamento  degli  investimenti.  Quando  i
          diritti  individuali  d'uso  delle  frequenze  radio   sono
          concessi per un periodo  di  dieci  anni  o  oltre  e  tali
          diritti  non  possono  essere  trasferiti   o   ceduti   da
          un'impresa a un'altra, ai sensi  dell'articolo  14-ter,  il
          Ministero provvede affinche' si applichino i criteri per la
          concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati
          per la durata della licenza, in  particolare  su  richiesta
          debitamente motivata del  titolare  del  diritto.  Se  tali
          criteri non sono piu' applicabili,  i  diritti  individuali
          d'uso sono trasformati in  un'autorizzazione  generale  per
          l'uso delle frequenze radio,  soggetta  a  un  preavviso  e
          trascorso un ragionevole periodo di  tempo,  oppure  in  un
          diritto liberamente trasferibile o cedibile  da  un'impresa
          ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter. 
              5. I diritti di uso delle frequenze radio e dei  numeri
          sono  rilasciati  mediante  procedure  aperte,   obiettive,
          trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel  caso
          delle  frequenze  radio  il  Ministero,  nel  rilasciare  i
          diritti, precisa se essi siano trasferibili  su  iniziativa
          del  detentore  degli  stessi   e   a   quali   condizioni,
          conformemente all'articolo 14. Una deroga ai requisiti  per
          le  procedure  aperte  puo'  essere  applicata  quando   il
          rilascio di diritti individuali d'uso delle frequenze radio
          per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi  e'
          necessario  per  conseguire  un  obiettivo   di   interesse
          generale conforme alla normativa dell'Unione europea. 
              5-bis. Al momento del rilascio dei  diritti  d'uso,  il
          Ministero  specifica  se  tali   diritti   possono   essere
          trasferiti dal titolare e  a  quali  condizioni.  Nel  caso
          delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli
          articoli 14 e 14-ter del Codice. 
              6. Il numero dei diritti di uso  da  concedere  per  le
          frequenze radio puo' essere limitato solo quando  cio'  sia
          necessario per garantire l'uso efficiente  delle  frequenze
          stesse in conformita' all'articolo 29  e  all'articolo  14,
          comma 1. 
              6-bis.  Il  Ministero  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive competenze assicurano  che  le  frequenze  radio
          siano  utilizzate   in   modo   efficiente   ed   efficace,
          conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del
          Codice,  e  che  eventuali  trasferimenti  o  accumuli  dei
          diritti  d'uso  delle  frequenze   radio   non   provochino
          distorsioni della concorrenza. A tal fine,  possono  essere
          adottate misure appropriate, quali ad esempio l'obbligo  di
          vendita o di locazione dei diritti  d'uso  delle  frequenze
          radio. 
              7.  Alle   procedure   di   selezione   competitiva   o
          comparativa per la concessione di  diritti  individuali  di
          uso delle frequenze  radio  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 29. 
              8. Il Ministero adotta, comunica e rende  pubbliche  le
          decisioni in materia di concessione di diritti di uso,  non
          appena ricevuta la domanda completa,  entro  tre  settimane
          nel  caso  dei  numeri  assegnati   per   scopi   specifici
          nell'ambito del piano nazionale di numerazione dei  servizi
          di comunicazione elettronica ed  entro  sei  settimane  nel
          caso delle frequenze radio assegnate per essere  utilizzate
          da servizi di  comunicazione  elettronica  nell'ambito  del
          piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze.  Tale
          limite  non  pregiudica  quanto  previsto  negli  eventuali
          accordi  internazionali  applicabili  al  caso  in   specie
          relativamente   al   coordinamento   internazionale   delle
          frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.  Se  la
          domanda risulta incompleta, il Ministero, entro  i  termini
          sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla.
          I  termini  vengono  sospesi  fino  al  recepimento   delle
          integrazioni, che debbono pervenire al  Ministero  entro  e
          non  oltre  dieci  giorni  dalla  richiesta.   Il   mancato
          ricevimento  nei  termini  delle   integrazioni   richieste
          costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle  frequenze
          radio e dei numeri. 
              9. Qualora  l'Autorita'  decida,  previa  consultazione
          delle parti interessate ai sensi dell'articolo  11,  che  i
          diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi  un
          valore  economico  eccezionale  debbano   essere   concessi
          mediante procedure di selezione competitiva o  comparativa,
          le decisioni devono essere comunicate  e  pubblicate  entro
          cinque settimane.".