Art. 25 

 

				 
         Procedura per limitare il numero dei diritti di uso 
                 da concedere per le frequenze radio 

 
  1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "1.  Quando  debba
valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti di  uso  da
concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare  la  durata  dei
diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in
tali diritti, l'Autorita', tra l'altro:". 
  2. Alla lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  29  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo  la  parola:  "consumatori",
sono inserite le seguenti: "anche attraverso le associazioni". 
  3. La lettera c),  del  comma  1,  dell'articolo  29,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c)
pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato  di
diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone
le ragioni;". 
  4. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Qualora sia  necessario
concedere in numero limitato  i  diritti  individuali  di  uso  delle
frequenze radio, il Ministero invita  a  presentare  domanda  per  la
concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a
procedure stabilite dall'Autorita'. Tali criteri di selezione  devono
essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non  discriminatori  e
devono  tenere  in  adeguata  considerazione  gli  obiettivi  di  cui
all'articolo  13  e  le  prescrizioni  di  cui  all'articolo  14  del
Codice.". 
  5. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "6.  Il  presente  articolo
non pregiudica il trasferimento dei diritti di  uso  delle  frequenze
radio in conformita' all'articolo 14-ter.". 
  6. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003,  n.  259,  le  parole:  "Ministro  delle  comunicazioni",  sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico". 
 
          Note all'art. 25: 
              Il  testo   dell'articolo   29   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              ""Art.  29.  (Procedura  per  limitare  il  numero  dei
          diritti di uso da concedere per le frequenze radio) 
              1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare  il
          numero  dei  diritti   di   uso   da   concedere   per   le
          radiofrequenze oppure di prolungare la durata  dei  diritti
          d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle  specificate
          in tali diritti, l'Autorita', tra l'altro: 
                a)  tiene  adeguatamente   conto   dell'esigenza   di
          ottimizzare i vantaggi per gli  utenti  e  di  favorire  lo
          sviluppo  della  concorrenza  e  la  sostenibilita'   degli
          investimenti rispetto alle esigenze del mercato,  anche  in
          applicazione  del  principio  di  effettivo  ed  efficiente
          utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma
          1, e 27, comma 6; 
                b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli
          utenti e i consumatori anche  attraverso  le  associazioni,
          l'opportunita'   di   esprimere    la    loro    posizione,
          conformemente all'articolo 11; 
                c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo  un
          numero limitato di diritti d'uso o di limitare  il  rinnovo
          dei diritti d'uso, indicandone le ragioni; 
                d)  stabilisce  procedure  basate   su   criteri   di
          selezione  obiettivi,  trasparenti,  proporzionati  e   non
          discriminatori; 
                e) riesamina tali limitazioni a scadenze  ragionevoli
          o a ragionevole richiesta degli operatori interessati. 
              2. L'Autorita',  qualora  ritenga  possibile  concedere
          ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio,
          rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare
          domanda per la concessione di tali diritti. 
              3. Qualora sia necessario concedere in numero  limitato
          i diritti individuali di  uso  delle  frequenze  radio,  il
          Ministero invita a presentare domanda  per  la  concessione
          dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in  base  a
          procedure  stabilite  dall'Autorita',   Tali   criteri   di
          selezione    devono    essere    obiettivi,    trasparenti,
          proporzionati e  non  discriminatori  e  devono  tenere  in
          adeguata considerazione gli obiettivi di  cui  all'articolo
          13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice. 
              4. Qualora sia  necessario  ricorrere  a  procedure  di
          selezione  competitiva  o  comparativa,  il  Ministero,  su
          richiesta dell'Autorita', proroga il periodo massimo di sei
          settimane di cui all'articolo 27,  comma  8,  nella  misura
          necessaria per garantire che  tali  procedure  siano  eque,
          ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti  i  soggetti
          interessati, senza superare, in ogni caso,  il  termine  di
          otto mesi. 
              5. I  termini  di  cui  al  comma  4  non  pregiudicano
          l'eventuale applicabilita'  di  accordi  internazionali  in
          materia di uso delle frequenze  radio  e  di  coordinamento
          delle posizioni orbitali dei satelliti. 
              6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento
          dei diritti di uso delle  frequenze  radio  in  conformita'
          all'articolo 14-ter. 
              7. In caso di  procedure  di  selezione  competitiva  o
          comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorita'
          puo' sottoporre al Ministro dello  sviluppo  economico,  la
          proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri,  di  costituzione  di  un  Comitato  di  Ministri
          incaricato  di   coordinare   la   procedura   stessa,   in
          particolare per quanto attiene al bando ed al  disciplinare
          di gara.".