Art. 25 Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio 1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorita', tra l'altro:". 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la parola: "consumatori", sono inserite le seguenti: "anche attraverso le associazioni". 3. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 29, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;". 4. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorita'. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice.". 5. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformita' all'articolo 14-ter.". 6. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "Ministro delle comunicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico".
Note all'art. 25: Il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: ""Art. 29. (Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio) 1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorita', tra l'altro: a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilita' degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l'opportunita' di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11; c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni; d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori; e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati. 2. L'Autorita', qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti. 3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorita', Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice. 4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell'Autorita', proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi. 5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilita' di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti. 6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformita' all'articolo 14-ter. 7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorita' puo' sottoporre al Ministro dello sviluppo economico, la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.".