Art. 26 

 

				 
Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti
                  di uso e degli obblighi specifici 

 
  1. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Se entro il termine di cui  al  comma  2  l'impresa  non  pone
rimedio  all'infrazione  accertata,   ripristinando   la   situazione
precedente, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle  rispettive
competenze di cui allo stesso comma 2,  adottano  misure  adeguate  e
proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui  al
comma 1 immediatamente oppure entro un  termine  ragionevole.  A  tal
fine, il Ministero e l'Autorita' possono imporre: 
  a) se del caso, le sanzioni  pecuniarie  di  cui  all'articolo  98,
commi da 4 a 12; e; 
  b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o
di un pacchetto di servizi  che,  se  continuasse,  comporterebbe  un
notevole svantaggio concorrenziale, finche' non siano soddisfatti gli
obblighi in materia di accesso imposti in seguito  ad  un'analisi  di
mercato effettuata ai sensi dell'articolo 19 del presente Codice.". 
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo  32  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "3-bis.  Le  misure  di
cui al  comma  3  e  le  relative  motivazioni  sono  tempestivamente
notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole
entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.". 
  3. Il comma 4 dell'articolo 32 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Qualora  vi  siano
violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio  delle
condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai  diritti
di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma  2,  e
le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del
presente articolo, si  siano  rivelate  inefficaci,  il  Ministero  e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al  comma
2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in  tutto  o
in parte reti o servizi di comunicazione elettronica,  sospendendo  o
revocando i diritti di uso. Al periodo per cui  si  e'  protratta  la
violazione possono essere applicate le sanzioni di  cui  all'articolo
98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la  violazione  sia  stata
successivamente rimossa.". 
  4. Il comma 5 dell'articolo 32 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito  dal  seguente:  "5.  Ferme  restando  le
disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e  l'Autorita',
nell'ambito delle rispettive competenze di cui al  comma  2,  abbiano
prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale,
dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28,
comma 2, tale da comportare un  rischio  grave  e  immediato  per  la
sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica o la salute pubblica, o da
ostacolare  la  prevenzione,  la  ricerca,   l'accertamento   ed   il
perseguimento di reati  o  da  creare  gravi  problemi  economici  od
operativi ad altri fornitori  o  utenti  di  reti  o  di  servizi  di
comunicazione elettronica o ad  altri  utenti  dello  spettro  radio,
possono adottare misure provvisorie urgenti per  porre  rimedio  alla
situazione  prima  di  adottare  una  decisione   definitiva,   dando
all'impresa interessata la possibilita' di esprimere  osservazioni  e
di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario,  il  Ministero  e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,  confermano  le
misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma  che
possono, nei casi in cui le procedure di attuazione  non  sono  state
completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre
mesi.". 
 
          Note all'art. 26: 
              Il  testo   dell'articolo   32   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.     32.     Osservanza      delle      condizioni
          dell'autorizzazione generale, dei diritti di  uso  e  degli
          obblighi specifici. 
              1. Le imprese che forniscono le reti  o  i  servizi  di
          comunicazione elettronica  contemplati  dall'autorizzazione
          generale  o  che  sono  titolari  dei  diritti  di  uso  di
          frequenze  radio  o  di  numeri   devono   comunicare,   in
          conformita' all'articolo 33, rispettivamente, al  Ministero
          le  informazioni  necessarie  per  verificare   l'effettiva
          osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale  o
          dei  diritti  di  uso  ed  all'Autorita'  le   informazioni
          necessarie  per  l'effettiva  osservanza   degli   obblighi
          specifici di cui all'articolo 28, comma 2. 
              2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da  parte  di
          un'impresa    di    una    o    piu'    condizioni    poste
          dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di  uso,
          ovvero l'Autorita' accerta  l'inosservanza  degli  obblighi
          specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione
          dell'infrazione accertata e'  notificata  all'impresa,  con
          l'intimazione di porre fine  all'infrazione,  ripristinando
          la situazione  precedente,  entro  un  mese  e  l'invito  a
          presentare eventuali memorie difensive. Il  termine  di  un
          mese puo' essere abbreviato in ragione  della  reiterazione
          dell'infrazione  o  della  sua  gravita'.  L'impresa   puo'
          chiedere il differimento del termine indicato,  motivandolo
          adeguatamente. 
              3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa  non
          pone rimedio  all'infrazione  accertata,  ripristinando  la
          situazione  precedente,   il   Ministero   e   l'Autorita',
          nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo  stesso
          comma 2,  adottano  misure  adeguate  e  proporzionate  per
          assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma  1
          immediatamente oppure entro un termine ragionevole.  A  tal
          fine, il Ministero e l'Autorita' possono imporre: 
              a)  se  del  caso,  le  sanzioni  pecuniarie   di   cui
          all'articolo 98, commi da 4 a 12; e; 
              b) ingiunzioni di cessare o ritardare la  fornitura  di
          un  servizio  o  di  un  pacchetto  di  servizi   che,   se
          continuasse,   comporterebbe   un    notevole    svantaggio
          concorrenziale, finche' non siano soddisfatti gli  obblighi
          in materia di accesso imposti in seguito ad  un'analisi  di
          mercato effettuata ai sensi dell'articolo 19  del  presente
          Codice. 
              3-bis. Le misure di  cui  al  comma  3  e  le  relative
          motivazioni  sono  tempestivamente  notificate  all'impresa
          interessata e prevedono un  termine  ragionevole  entro  il
          quale l'impresa deve rispettare le misure stesse. 
              4. Qualora vi siano violazioni gravi o  reiterate  piu'
          di  due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni   poste
          dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di  uso
          o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma  2,
          e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al
          comma  3  del  presente   articolo,   si   siano   rivelate
          inefficaci, il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a
          un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti
          o  servizi  di  comunicazione  elettronica,  sospendendo  o
          revocando i diritti di  uso.  Al  periodo  per  cui  si  e'
          protratta  la  violazione  possono  essere   applicate   le
          sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel
          caso  in  cui  la  violazione  sia  stata   successivamente
          rimossa. 
              5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3  e  4,
          qualora  il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive competenze di cui  al  comma  2,  abbiano  prova
          della  violazione  delle   condizioni   dell'autorizzazione
          generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici  di
          cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio
          grave e immediato per la sicurezza pubblica,  l'incolumita'
          pubblica  o  la  salute  pubblica,  o  da   ostacolare   la
          prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento
          di reati o da creare gravi problemi economici od  operativi
          ad altri fornitori  o  utenti  di  reti  o  di  servizi  di
          comunicazione elettronica o ad altri utenti  dello  spettro
          radio, possono  adottare  misure  provvisorie  urgenti  per
          porre  rimedio  alla  situazione  prima  di  adottare   una
          decisione  definitiva,  dando  all'impresa  interessata  la
          possibilita' di esprimere osservazioni  e  di  proporre  le
          soluzioni  opportune.  Ove  necessario,  il   Ministero   e
          l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive   competenze,
          confermano le misure provvisorie, che sono  valide  per  un
          massimo di 3 mesi, ma che  possono,  nei  casi  in  cui  le
          procedure di attuazione non sono state  completate,  essere
          prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi. 
              6. Le imprese hanno  diritto  di  ricorrere  contro  le
          misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo  la
          procedura di cui all'articolo 9.".