Art. 28 

 

				 
                Modifica dei diritti e degli obblighi 

 
  1. L'articolo 36 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 36 (Modifica dei diritti e degli obblighi). - 1.  I  diritti,
le condizioni e le procedure relativi alle  autorizzazioni  generali,
ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle  infrastrutture
possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati  e
in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni
specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle  frequenze
radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime  e  sono
state convenute con il titolare  dei  diritti  o  dell'autorizzazione
generale,  il  Ministero  comunica  l'intenzione  di  procedere  alle
modifiche  ai  soggetti  interessati,  compresi  gli   utenti   e   i
consumatori, ai quali e' concesso un periodo di tempo sufficiente per
esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi
eccezionali, non puo' essere inferiore a quattro settimane. 
  2. I diritti d'uso delle frequenze radio o i diritti di  installare
strutture non possono essere limitati o revocati prima della scadenza
del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni  e  revoche
sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente  motivati  e  previo
congruo indennizzo.".