Art. 3 Ministero e Autorita' 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.". 2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni". 3. Dopo il comma 3, dell'articolo 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti: " 3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. 3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. 3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.".
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 7. Ministero e Autorita'. 1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 2. L'Autorita' e' Autorita' nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni. 3. L'Autorita', in quanto Autorita' nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'. Le competenze del Ministero, cosi' come quelle dell'Autorita', sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet. 3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. 3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. 3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.".