Art. 30 

 

				 
              Concessioni e autorizzazioni preesistenti 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 38 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Le licenze  individuali
e le autorizzazioni  generali  preesistenti  in  materia  di  reti  e
servizi di telecomunicazioni ad uso  pubblico  continuano  ad  essere
valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo
quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni  del  Codice.  Fatto
salvo l'articolo 14-bis, entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  del
presente  provvedimento,  le  autorizzazioni  generali  e  i  diritti
individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli  articoli  27,
28 e 29 e all'allegato n. 1 del presente Codice.". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Qualora  l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1  implichi  una  restrizione  dei
diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei  diritti
individuali d'uso gia' in vigore, il Ministero, sentita  l'Autorita',
puo' prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012,  a
condizione di non ledere i diritti di cui  godono  altre  imprese  in
forza della normativa dell'Unione europea. Il  Ministero  informa  la
Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le
ragioni.". 
 
          Note all'art. 30: 
              Il  testo   dell'articolo   38   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 38. Concessioni e autorizzazioni preesistenti. 
              1. Le licenze individuali e le autorizzazioni  generali
          preesistenti   in   materia   di   reti   e   servizi    di
          telecomunicazioni ad  uso  pubblico  continuano  ad  essere
          valide fino alla  loro  naturale  scadenza  e  ad  esse  si
          applicano, salvo quanto  disposto  dai  commi  2  e  3,  le
          disposizioni del Codice.  Fatto  salvo  l'articolo  14-bis,
          entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          provvedimento,  le  autorizzazioni  generali  e  i  diritti
          individuali d'uso  preesistenti  sono  resi  conformi  agli
          articoli 27, 28 e 29  e  all'allegato  n.  1  del  presente
          Codice. 
              2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui  al
          comma  1  implichi  una  restrizione  dei  diritti   o   un
          ampliamento delle autorizzazioni  generali  e  dei  diritti
          individuali d'uso gia' in  vigore,  il  Ministero,  sentita
          l'Autorita', puo' prorogare i diritti e gli  obblighi  fino
          al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i  diritti
          di cui  godono  altre  imprese  in  forza  della  normativa
          dell'Unione europea. Il Ministero  informa  la  Commissione
          europea della concessione di tale proroga,  indicandone  le
          ragioni. 
              3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di
          una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a
          reti di comunicazione elettronica, precedente alla data  di
          entrata in vigore del Codice,  crei  eccessive  difficolta'
          per le imprese che  hanno  beneficiato  di  un  diritto  di
          accesso a un'altra rete, e qualora le  stesse  non  abbiano
          negoziato  nuovi  accordi   secondo   termini   commerciali
          ragionevoli prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
          Codice,  il  Ministero  puo'  sottoporre  alla  Commissione
          europea   la   richiesta   di   una   proroga   temporanea,
          specificandone le condizioni e il periodo. 
              4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed
          autorizzazioni preesistenti in materia  di  radiodiffusione
          sonora e televisiva.".