Art. 32 

 

				 
            Poteri e competenze dell'Autorita' in materia 
                  di accesso e di interconnessione 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "1.  Nel  perseguire  gli
obiettivi  stabiliti  dall'articolo  13,  l'Autorita'  incoraggia   e
garantisce   forme   adeguate   di   accesso,   interconnessione    e
interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie  competenze  in
modo  da  promuovere  l'efficienza  economica   e   una   concorrenza
sostenibile, investimenti efficienti  e  l'innovazione  e  recare  il
massimo vantaggio agli utenti finali.". 
  2. Dopo la lettera a) del comma 2, dell'articolo  42,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserita la seguente:  "a-bis)
in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi  per  le
imprese che controllano l'accesso degli utenti finali,  onde  rendere
interoperabili i propri servizi". 
  3. Il comma 3 dell'articolo 42 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' abrogato. 
  4. Il comma 4 dell'articolo 42 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "4.  Gli  obblighi  e  le
condizioni  imposti  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  sono  obiettivi,
trasparenti, proporzionati e  non  discriminatori  e  sono  applicati
conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis". 
  5. Il comma 5 dell'articolo 42 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  Ove  giustificato,
l'Autorita' puo', di propria iniziativa, intervenire  in  materia  di
accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire
il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base
delle disposizioni del presente Capo e secondo le  procedure  di  cui
agli articoli 11, 12, 23 e 24.". 
 
          Note all'art. 32: 
              Il  testo   dell'articolo   42   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 42. Poteri e competenze dell'Autorita' in materia
          di accesso e di interconnessione. 
              1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo
          13, l'Autorita' incoraggia e garantisce forme  adeguate  di
          accesso, interconnessione e interoperabilita' dei  servizi,
          esercitando le proprie competenze  in  modo  da  promuovere
          l'efficienza  economica  e  una  concorrenza   sostenibile,
          investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo
          vantaggio agli utenti finali. 
              2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate
          nei   confronti   degli   operatori   che   detengono    un
          significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo  45,
          l'Autorita' puo' imporre: 
              a) l'obbligo agli operatori che  controllano  l'accesso
          agli utenti  finali,  compreso,  in  casi  giustificati,  e
          qualora   non   sia    gia'    previsto,    l'obbligo    di
          interconnessione  delle  rispettive  reti,   nella   misura
          necessaria a garantire l'interconnessione da punto a  punto
          e valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili; 
              a-bis) in casi giustificati e nella misura  necessaria,
          gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli
          utenti  finali,  onde  rendere  interoperabili   i   propri
          servizi; 
              b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle
          altre risorse  di  cui  all'allegato  n.  2,  parte  II,  a
          condizioni eque, ragionevoli e non  discriminatorie,  nella
          misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali
          ai  servizi  radiofonici  e  televisivi  digitali  indicati
          nell'allegato n. 2. 
              3. (abrogato). 
              4. Gli obblighi e le condizioni imposti  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2 sono obiettivi,  trasparenti,  proporzionati  e
          non discriminatori  e  sono  applicati  conformemente  alla
          procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis. 
              5.  Ove  giustificato,  l'Autorita'  puo',  di  propria
          iniziativa,   intervenire   in   materia   di   accesso   e
          interconnessione di cui ai comma 1 e 2 al fine di garantire
          il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo  13,
          sulla base delle disposizioni del presente Capo  e  secondo
          le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.".