Art. 32 Poteri e competenze dell'Autorita' in materia di accesso e di interconnessione 1. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorita' incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.". 2. Dopo la lettera a) del comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserita la seguente: "a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi". 3. Il comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato. 4. Il comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis". 5. Il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "5. Ove giustificato, l'Autorita' puo', di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.".
Note all'art. 32: Il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 42. Poteri e competenze dell'Autorita' in materia di accesso e di interconnessione. 1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorita' incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. 2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre: a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia gia' previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili; a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi; b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2. 3. (abrogato). 4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis. 5. Ove giustificato, l'Autorita' puo', di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai comma 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.".