Art. 34 

 

				 
            Imposizione, modifica o revoca degli obblighi 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Qualora,  in  esito
all'analisi  del  mercato  realizzata  a  norma   dell'articolo   19,
un'impresa sia designata come detentrice di un  significativo  potere
di mercato in un mercato specifico, l'Autorita' impone,  in  funzione
delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli  46,  47,  48,
49, 50 e 50-bis.". 
  2.  La  lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  45  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a)
le disposizioni degli articoli 42, commi 1 e 2, e 43;". 
 
          Note all'art. 34: 
              Il  testo   dell'articolo   45   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  45.  Imposizione,  modifica   o   revoca   degli
          obblighi. 
              1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata
          a norma dell'articolo 19,  un'impresa  sia  designata  come
          detentrice di un significativo  potere  di  mercato  in  un
          mercato specifico, l'Autorita' impone,  in  funzione  delle
          circostanze, gli obblighi previsti agli  articoli  46,  47,
          48, 49, 50 e 50-bis. 
              2. L'Autorita' non impone  gli  obblighi  di  cui  agli
          articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori  che  non  sono
          stati designati in conformita' al comma 1, fatte salve: 
              a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 43; 
              b)  le  disposizioni  degli  articoli  16  e   87,   la
          condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato n. 1,  quale
          applicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, gli  articoli
          77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale  e
          comunitaria in materia di trattamento dei dati personali  e
          della tutela della vita privata  che  contemplano  obblighi
          per le imprese diverse da quelle  cui  e'  riconosciuto  un
          significativo potere di mercato; 
              c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali. 
              3.  In  circostanze  eccezionali  l'Autorita',   quando
          intende imporre  agli  operatori  aventi  un  significativo
          potere di mercato obblighi  in  materia  di  accesso  e  di
          interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46,
          47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione  europea,
          la  quale  adotta  una  decisione  che  autorizza  o  vieta
          l'adozione dei provvedimenti. 
              4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente  articolo
          sono  basati  sulla  natura  delle  questioni  oggetto   di
          istruttoria, proporzionati e giustificati alla  luce  degli
          obiettivi di cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa
          consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12. 
              5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a),  l'Autorita'
          notifica alla Commissione europea le proprie  decisioni  di
          imporre, modificare o revocare gli obblighi  nei  confronti
          dei soggetti  del  mercato,  conformemente  alle  procedure
          stabilite dall' articolo 12.".