Art. 36 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;". 2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;". 3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.". 4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti; ". 5. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;". 6. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;". 7. Dopo il comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente: "3-bis. L'Autorita' puo', nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice.".
Note all'art. 36: Il testo dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 49. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete. 1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori puo' essere imposto, tra l'altro: a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti; b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso; c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza; d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinche' terze parti possano formulare offerte; e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti private virtuali; f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti; g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili; h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; i) di interconnettere reti o risorse di rete. i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza. 2. L'Autorita' puo' associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'. 3. Nel valutare l'opportunita' di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti; b) fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile; c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti; d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile; e) eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili; f) fornitura di servizi paneuropei. 3-bis. L'Autorita' puo', nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice.".