Art. 37 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi 1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorita' puo' imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purche' congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.".
Note all'art. 37: Il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 50. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi. 1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorita' puo' imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purche' congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. 2. L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. 3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorita' puo' approntare una metodologia di contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorita' puo' esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. 4. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia imposto un sistema di contabilita' dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformita' al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.".