Art. 38 

 

				 
Separazione  funzionale  e  separazione  volontaria   da   parte   di
                 un'impresa verticalmente integrata 

 
  1. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.
259, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 50-bis (Separazione funzionale). - 1.  Qualora  concluda  che
gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 46  a  50
si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e
che esistono importanti  e  persistenti  problemi  di  concorrenza  o
carenze del mercato  individuati  in  relazione  ai  mercati  per  la
fornitura  all'ingrosso   di   determinati   prodotti   di   accesso,
l'Autorita' puo', a titolo  di  misura  eccezionale  e  conformemente
all'articolo  45,  comma  3,  imporre  alle   imprese   verticalmente
integrate l'obbligo di collocare le attivita' relative alla fornitura
all'ingrosso di detti prodotti di accesso in  un'entita'  commerciale
operante in modo indipendente. 
  2. Tale entita' commerciale fornisce prodotti e servizi di  accesso
a  tutte  le  imprese,  incluso  alle   altre   entita'   commerciali
all'interno della societa' madre, negli  stessi  tempi,  agli  stessi
termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi  e
servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 
  3. Ove  intenda  imporre  un  obbligo  di  separazione  funzionale,
l'Autorita' sottopone una proposta alla Commissione europea fornendo: 
  a) prove che giustifichino le conclusioni di cui al comma 1; 
  b) una motivata valutazione  che  attesti  che  le  prospettive  di
concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o  assenti  in
un lasso di tempo ragionevole; 
  c) un'analisi dell'impatto previsto  sull'Autorita',  sull'impresa,
in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata e sul settore
delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad
investire in un settore nel suo insieme, in  particolare  per  quanto
riguarda  la  necessita'  di  garantire   la   coesione   sociale   e
territoriale, nonche' sugli altri soggetti interessati,  compreso  in
particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e
ogni potenziale effetto sui consumatori; 
  d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione  sarebbe
lo strumento piu' efficace per applicare le misure correttive volte a
ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati. 
  4. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti: 
  a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando,  in
particolare, lo status giuridico dell'entita' commerciale separata; 
  b) l'individuazione delle risorse dell'entita' commerciale separata
e i prodotti o servizi che tale entita' deve fornire; 
  c) le disposizioni gestionali  per  assicurare  l'indipendenza  del
personale  dell'entita'  commerciale   separata   e   gli   incentivi
corrispondenti; 
  d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi; 
  e)  le  norme  per  assicurare  la  trasparenza   delle   procedure
operative,  in  particolare   nei   confronti   delle   altre   parti
interessate; 
  f) un programma  di  controllo  per  assicurare  l'osservanza,  che
include la pubblicazione di una relazione annuale. 
  5. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto
di  misura  adottato  conformemente   all'articolo   45,   comma   3,
l'Autorita'  effettua  un'analisi  coordinata  dei  diversi   mercati
relativi  alla  rete  di  accesso  secondo  la   procedura   di   cui
all'articolo  19.  Sulla  base  della  sua  valutazione,  l'Autorita'
impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi  conformemente  agli
articoli 11 e 12. 
  6.  Un'impresa  alla  quale  sia  stata  imposta   la   separazione
funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui
agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale e' stato
stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato
ai sensi dell'articolo 19 del Codice oppure a qualsiasi altro obbligo
autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3. 
  Art.  50-ter  (Separazione  volontaria  da  parte   di   un'impresa
verticalmente integrata). - 1. Le imprese che siano  state  designate
come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu'  mercati
rilevanti ai  sensi  dell'articolo  19  informano  anticipatamente  e
tempestivamente l'Autorita' al fine  di  consentire  alla  stessa  di
valutare  l'effetto  dell'auspicata  transazione,  quando   intendono
trasferire i loro beni relativi alle reti di  accesso,  o  una  parte
significativa degli stessi, a un soggetto  giuridico  separato  sotto
controllo  di  terzi,  o  qualora  intendano   istituire   un'entita'
commerciale separata per fornire a tutti i  fornitori  al  dettaglio,
comprese  le  sue  divisioni  al  dettaglio,  prodotti   di   accesso
pienamente  equivalenti.  Le   imprese   devono   inoltre   informare
l'Autorita' in merito ad eventuali cambiamenti  di  tale  intenzione,
nonche' del risultato finale del processo di separazione. 
   2. L'Autorita' valuta l'effetto della transazione  prevista  sugli
obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal  fine,  conduce
un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla  rete  d'accesso
secondo la procedura di cui all'articolo 19 del  Codice.  Sulla  base
della  sua  valutazione  impone,  mantiene,  modifica  o  revoca  gli
obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice. 
  3. L'entita' commerciale separata dal punto di  vista  giuridico  o
operativo puo' essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di  cui
agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale e' stato
stabilito che l'entita' dispone di un significativo potere di mercato
ai  sensi  dell'articolo  19  oppure  a   qualsiasi   altro   obbligo
autorizzato dalla Commissione conformemente  all'articolo  45,  comma
3.". 
  4. Qualora intenda cedere tutte le  sue  attivita'  nelle  reti  di
accesso locale, o una parte significativa  di  queste,  a  un'entita'
giuridica separata appartenente a una proprieta'  diversa,  l'impresa
designata  conformemente  al  comma  1  informa   preventivamente   e
tempestivamente l'Autorita' per  permetterle  di  valutare  l'effetto
della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione
fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo
54. L'Autorita' puo' imporre,  modificare  o  revocare  gli  obblighi
specifici conformemente all'articolo 28, comma 2.".