Art. 39 Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici 1. All'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma."; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocita' di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della fattibilita' tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T."; d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.".
Note all'art. 39: Il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 54. Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici. 1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma. 2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocita' di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della fattibilita' tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T. 2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.".