Art. 4 

 

				 
                    Ricorsi avverso provvedimenti 
                   del Ministero e dell'Autorita' 

 
  1. Dopo il comma 1  dell'articolo  9  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente: 
  " 1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno  per  le  materie  di
propria competenza, raccolgono informazioni  sull'argomento  generale
dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla  durata  delle
procedure di ricorso e sul numero di decisioni  di  concedere  misure
provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
materie trattate, comunicano le informazioni  previste  dal  presente
comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata  di  uno  di
essi.". 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo  n.
          259 del 2003, come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero  e
          dell'Autorita'. 
              1.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              1-bis. Il Ministero  e  l'Autorita',  ciascuno  per  le
          materie  di  propria  competenza,  raccolgono  informazioni
          sull'argomento  generale  dei  ricorsi,   sul   numero   di
          richieste di  ricorso,  sulla  durata  delle  procedure  di
          ricorso e sul  numero  di  decisioni  di  concedere  misure
          provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito  delle
          rispettive materie  trattate,  comunicano  le  informazioni
          previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su
          richiesta motivata di uno di essi.".