Art. 41 

 

				 
Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico  alla
                          telefonia vocale 

 
  1. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "Telefoni  pubblici  a
pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale"; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Nel  rispetto  delle
disposizioni emanate in materia dall'Autorita', le imprese mettono  a
disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti  di  accesso
pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli
degli utenti finali in termini di  copertura  geografica,  numero  di
apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilita' per  gli
utenti disabili, nonche'  di  qualita'  del  servizio.  Il  Ministero
vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente comma"; 
  c) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  "  2.  In  applicazione
delle disposizioni di  cui  al  comma  1  il  Ministero  entro  il 31
dicembre 2012 e comunque  ogni  12  mesi,  previa  consultazione  dei
soggetti  interessati  ai  sensi  dell'articolo  83,   individua   le
localizzazioni nelle quali i  servizi  di  cui al  comma  medesimo  o
servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali  pertanto
non possono essere prescritti  obblighi  ai  fini  di  cui  al  comma
stesso, anche in considerazione dell'esistenza sul mercato di offerte
diverse in termini di sostituibilita' e disponibilita'.". 
 
          Note all'art. 41: 
              Il  testo   dell'articolo   56   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 56. Telefoni pubblici a pagamento e  altri  punti
          di accesso pubblico alla telefonia vocale. 
              1. Nel rispetto delle disposizioni emanate  in  materia
          dall'Autorita', le imprese mettono a disposizione  telefoni
          pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla
          telefonia vocale per  soddisfare  le  esigenze  ragionevoli
          degli utenti finali in  termini  di  copertura  geografica,
          numero di apparecchi o di altri punti  di  accesso  e  loro
          accessibilita' per gli utenti disabili, nonche' di qualita'
          del servizio. Il Ministero vigila  sull'applicazione  delle
          disposizioni del presente comma. 
              2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
          il Ministero entro 31 dicembre  2012  e  comunque  ogni  12
          mesi, previa  consultazione  dei  soggetti  interessati  ai
          sensi dell'articolo 83, individua le  localizzazioni  nelle
          quali i servizi di al comma  medesimo  o  servizi  analoghi
          sono ampiamente disponibili e per  le  quali  pertanto  non
          possono essere prescritti obblighi ai fini di cui al  comma
          stesso, anche in considerazione dell'esistenza sul  mercato
          di  offerte  diverse  in  termini  di   sostituibilita'   e
          disponibilita'. 
              3. Le chiamate  d'emergenza  dai  telefoni  pubblici  a
          pagamento utilizzando il numero di emergenza unico  europeo
          '112'  o  altri  numeri  di   emergenza   nazionali,   sono
          effettuate gratuitamente e  senza  dover  utilizzare  alcun
          mezzo di pagamento. Il Ministero  vigila  sull'applicazione
          del presente comma.".