Art. 41 Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale 1. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorita', le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilita' per gli utenti disabili, nonche' di qualita' del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente comma"; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministero entro il 31 dicembre 2012 e comunque ogni 12 mesi, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma medesimo o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui al comma stesso, anche in considerazione dell'esistenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilita' e disponibilita'.".
Note all'art. 41: Il testo dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 56. Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale. 1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorita', le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilita' per gli utenti disabili, nonche' di qualita' del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente comma. 2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministero entro 31 dicembre 2012 e comunque ogni 12 mesi, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di al comma medesimo o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui al comma stesso, anche in considerazione dell'esistenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilita' e disponibilita'. 3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo '112' o altri numeri di emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.".