Art. 43 

 

				 
                    Accessibilita' delle tariffe 

 
  1. All'articolo 59 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1.  L'Autorita'  vigila
sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio  dei  servizi
che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di
servizio universale e forniti dalle  imprese  designate  oppure  sono
disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per
la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai  prezzi  al
consumo e al reddito dei consumatori."; 
  b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.  L'Autorita'  puo'
prescrivere che  le  imprese  designate  ai  sensi  dell'articolo  58
propongano ai consumatori opzioni o  formule  tariffarie  diverse  da
quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per
garantire che i consumatori a basso reddito o  con  esigenze  sociali
particolari  non  siano  esclusi  dall'accesso  alla  rete   di   cui
all'articolo  54,  comma  1,  o  dall'uso  dei  servizi   individuati
all'articolo 54, comma 2-bis, e agli articoli 55, 56 e  57,  soggetti
agli  obblighi  di  servizio  universale  e  forniti  dalle   imprese
designate.". 
 
          Note all'art. 43: 
              Il  testo   dell'articolo   59   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 59. Accessibilita' delle tariffe. 
              1. L'Autorita'  vigila  sull'evoluzione  e  il  livello
          delle tariffe al dettaglio dei servizi che,  in  base  agli
          articoli da  54  a  57,  sono  soggetti  agli  obblighi  di
          servizio  universale  e  forniti  dalle  imprese  designate
          oppure  sono  disponibili  sul  mercato,  qualora  non  sia
          designata alcuna impresa per la fornitura di tali  servizi,
          con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al  reddito
          dei consumatori. 
              2.  L'Autorita'  puo'  prescrivere   che   le   imprese
          designate  ai  sensi   dell'articolo   58   propongano   ai
          consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da  quelle
          proposte in normali condizioni commerciali, in  particolare
          per garantire che i  consumatori  a  basso  reddito  o  con
          esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso
          alla rete di cui all'articolo 54, comma 1, o  dall'uso  dei
          servizi individuati all'articolo 54, comma  2-bis,  e  agli
          articoli 55, 56 e 57, soggetti agli  obblighi  di  servizio
          universale e forniti dalle imprese designate. 
              3. L'Autorita' puo' prescrivere alle imprese  designate
          soggette agli obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57
          di  applicare  tariffe  comuni,  comprese  le  perequazioni
          tariffarie, in tutto il territorio,  ovvero  di  rispettare
          limiti tariffari. 
              4. L'Autorita' provvede  affinche',  quando  un'impresa
          designata e' tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali,
          tariffe  comuni,  comprese   le   perequazioni   tariffarie
          geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni
          siano  pienamente  trasparenti  e   siano   pubblicate   ed
          applicate   nel   rispetto    del    principio    di    non
          discriminazione. L'Autorita' puo' esigere la modifica o  la
          revoca di determinate formule tariffarie.".