Art. 49 Contratti 1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Contratti e esercizio del diritto di recesso"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o piu' imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile: a) la denominazione e la sede dell'impresa; b) i servizi forniti, ed in particolare: 1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76; 2) informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni; 3) i livelli minimi di qualita' del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualita' del servizio, quali definiti dall'Autorita'; 4) informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta nonche' del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure; 5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite. c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonche' le modalita' per contattare tali servizi; d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75, la scelta del contraente di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalita' secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalita' di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate; f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi: 1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali; 2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilita' dei numeri o di altri identificatori; 3) eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale. g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto; h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84; i) i tipi di azioni che l'impresa puo' adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrita' e alle vulnerabilita'."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' puo' richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorita' competenti sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 71, comma 2-quater, e relativi al servizio fornito."; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorita' puo' specificare la forma di tali comunicazioni."; e) al comma 5, dopo la parola: "arrecare" sono inserite le seguenti: "danno ai minori"; dopo la parola: "privata" sono inserite le seguenti: "ovvero per finalita' abusive o fraudolente"; f) il comma 6 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.
Note all'art. 49: Il testo dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 70. Contratti e esercizio del diritto di recesso 1. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o piu' imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile: a) la denominazione e la sede dell'impresa; b) i servizi forniti, ed in particolare: 1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76; 2) informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni; 3) i livelli minimi di qualita' del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualita' del servizio, quali definiti dall'Autorita'; 4) informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta nonche' del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure; 5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite; c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonche' le modalita' per contattare tali servizi; d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75, la scelta del contraente di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalita' secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalita' di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate; f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi: 1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali; 2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilita' dei numeri o di altri identificatori; 3) eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale; g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto; h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84; i) i tipi di azioni che l'impresa puo' adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrita' e alle vulnerabilita'. 2. L'Autorita' vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e puo' estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinche' sussistano anche nei confronti di altri utenti finali. 3. L'Autorita' puo' richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorita' competenti sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 71, comma 2-quater, e relativi al servizio fornito. 4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorita' puo' specificare la forma di tali comunicazioni. 5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attivita' contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare danno ai minori, molestia o disturbo alla quiete privata ovvero per finalita' abusive o fraudolente, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilita' prevista dalle leggi vigenti. 6. (abrogato).".