Art. 50 

 

				 
           Trasparenza e pubblicazione delle informazioni 

 
  1. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita'  assicura
che  le  imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di  comunicazione
elettronica  o  servizi  accessibili  al  pubblico  di  comunicazione
elettronica  pubblichino   informazioni   trasparenti,   comparabili,
adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe  vigenti,  a
eventuali  commissioni  per  la  risoluzione  del   contratto   e   a
informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di  accesso
e di uso dei servizi forniti agli utenti  finali  e  ai  consumatori,
conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. Tali informazioni
sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente  accessibile.
L'Autorita' puo' precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma
in cui tali informazioni devono essere pubblicate."; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita'  promuove
la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali  e  ai
consumatori di valutare autonomamente il costo di  modalita'  di  uso
alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali  servizi  non
siano disponibili sul  mercato  a  titolo  gratuito  o  a  un  prezzo
ragionevole, l'Autorita' provvede affinche' vengano resi  disponibili
o affida l'incarico a  terzi.  Questi  ultimi  hanno  il  diritto  di
utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che
forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide  interattive  o
tecniche analoghe."; 
  c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  " 2-bis. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge  31
gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007,  n.  40,  l'Autorita'  puo'  imporre  alle  imprese  che
forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro: 
  a) fornire ai  contraenti  informazioni  sulle  tariffe  in  vigore
riguardo a ogni numero o servizio soggetto a  particolari  condizioni
tariffarie; per singole categorie di servizi l'Autorita' puo' esigere
che  tali  informazioni  siano  fornite  immediatamente  prima  della
connessione al numero chiamato; 
  b) informare i contraenti di  eventuali  modifiche  all'accesso  ai
servizi di emergenza o alle  informazioni  sulla  localizzazione  del
chiamante nell'ambito del servizio al quale si sono abbonati; 
  c) informare i contraenti di  ogni  modifica  alle  condizioni  che
limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove  siano
ammesse dalla  legislazione  nazionale  in  conformita'  del  diritto
dell'Unione europea; 
  d)  fornire  informazioni  sulle  procedure  poste  in  essere  dal
fornitore per misurare e strutturare il traffico in  un  collegamento
di rete nel rispetto del diritto alla protezione dei  dati  personali
dell'utente onde evitare la saturazione della rete e  il  superamento
dei  limiti  di  capienza,   che   indichino   anche   le   eventuali
ripercussioni  sulla  qualita'  del  servizio  riconducibili  a  tali
procedure; 
  e) informare i contraenti  del  loro  diritto  a  decidere  se  far
inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle  tipologie
di dati di cui trattasi in materia di protezione dei dati personali e
tutela  della  vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni
elettroniche; nonche'; 
  f) comunicare regolarmente ai contraenti disabili  le  informazioni
dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro. 
  2-ter. Qualora lo ritenga opportuno,  l'Autorita'  puo',  prima  di
imporre un obbligo,  promuovere  misure  di  auto-regolamentazione  o
co-regolamentazione. 
  2-quater.  Le  imprese  di   cui   al   comma   2-bis   diffondono,
all'occorrenza, informazioni  gratuite  di  pubblico  interesse  agli
attuali e nuovi contraenti  tramite  gli  stessi  canali  normalmente
utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con i  contraenti.
In tal caso, dette informazioni sono fornite dall'Autorita' in  forma
standardizzata e riguardano fra l'altro: 
  a)  gli  utilizzi  piu'  comuni  dei   servizi   di   comunicazione
elettronica per attivita' illegali e per la diffusione  di  contenuti
dannosi, in particolare quelli  che  possono  attentare  al  rispetto
degli altrui diritti e liberta'. Rientrano  in  questa  categoria  le
violazioni  del  diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi  e   le
informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonche'; 
  b)  i  mezzi  di  protezione  contro  i  rischi  per  la  sicurezza
personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione
di servizi di comunicazione elettronica.". 
 
          Note all'art. 50: 
              Il  testo   dell'articolo   71   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.   71.   Trasparenza   e    pubblicazione    delle
          informazioni. 
              1. L'Autorita' assicura che le imprese  che  forniscono
          reti  pubbliche  di  comunicazione  elettronica  o  servizi
          accessibili  al  pubblico  di   comunicazione   elettronica
          pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate
          e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti,  a
          eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e  a
          informazioni sulle condizioni generali vigenti  in  materia
          di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti  finali
          e   ai   consumatori,   conformemente   alle   disposizioni
          dell'allegato n. 5. Tali informazioni  sono  pubblicate  in
          forma   chiara,   esaustiva   e   facilmente   accessibile.
          L'Autorita' puo' precisare ulteriori prescrizioni  relative
          alla  forma  in  cui  tali   informazioni   devono   essere
          pubblicate. 
              2. L'Autorita' promuove la  fornitura  di  informazioni
          che consentano agli  utenti  finali  e  ai  consumatori  di
          valutare  autonomamente  il  costo  di  modalita'  di   uso
          alternative, anche mediante  guide  interattive.  Ove  tali
          servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito
          o a un prezzo ragionevole, l'Autorita'  provvede  affinche'
          vengano resi  disponibili  o  affida  l'incarico  a  terzi.
          Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare  gratuitamente
          le informazioni pubblicate  dalle  imprese  che  forniscono
          reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili  al
          pubblico per  vendere  o  rendere  disponibili  tali  guide
          interattive o tecniche analoghe. 
              2-bis.  Fermo  restando  le  disposizioni  di  cui   al
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2   aprile   2007,   n.   40,
          l'Autorita' puo' imporre alle imprese che  forniscono  reti
          pubbliche  di  comunicazione  elettronica  o   servizi   di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico  di,  tra
          l'altro: 
              a) fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe  in
          vigore  riguardo  a  ogni  numero  o  servizio  soggetto  a
          particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di
          servizi l'Autorita'  puo'  esigere  che  tali  informazioni
          siano fornite immediatamente  prima  della  connessione  al
          numero chiamato; 
              b)  informare  i  contraenti  di  eventuali   modifiche
          all'accesso ai servizi di  emergenza  o  alle  informazioni
          sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio
          al quale si sono abbonati; 
              c)  informare  i  contraenti  di  ogni  modifica   alle
          condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e
          applicazioni,  ove   siano   ammesse   dalla   legislazione
          nazionale in conformita' del diritto dell'Unione europea; 
              d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere
          dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in  un
          collegamento  di  rete  nel  rispetto  del   diritto   alla
          protezione dei dati personali dell'utente onde  evitare  la
          saturazione della rete  e  il  superamento  dei  limiti  di
          capienza, che indichino anche  le  eventuali  ripercussioni
          sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure; 
              e) informare i contraenti del loro diritto  a  decidere
          se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e
          delle tipologie di dati  di  cui  trattasi  in  materia  di
          protezione dei dati personali e tutela della  vita  privata
          nel settore delle comunicazioni elettroniche; nonche'; 
              f) comunicare regolarmente ai  contraenti  disabili  le
          informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati  a
          loro. 
              2-ter. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorita'  puo',
          prima  di  imporre  un  obbligo,   promuovere   misure   di
          auto-regolamentazione o co-regolamentazione. 
              2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis  diffondono,
          all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse
          agli attuali e nuovi contraenti tramite gli  stessi  canali
          normalmente  utilizzati   dalle   imprese   per   le   loro
          comunicazioni  con  i  contraenti.  In  tal   caso,   dette
          informazioni   sono   fornite   dall'Autorita'   in   forma
          standardizzata e riguardano fra l'altro: 
              a)  gli   utilizzi   piu'   comuni   dei   servizi   di
          comunicazione elettronica per attivita' illegali e  per  la
          diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli  che
          possono  attentare  al  rispetto  degli  altrui  diritti  e
          liberta'. Rientrano in questa categoria le  violazioni  del
          diritto d'autore e dei diritti connessi e  le  informazioni
          sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonche'; 
              b) i  mezzi  di  protezione  contro  i  rischi  per  la
          sicurezza personale, per la  vita  privata  e  per  i  dati
          personali  nella  fruizione  di  servizi  di  comunicazione
          elettronica.".