Art. 51 Qualita' del servizio 1. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita', dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, puo' prescrivere alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorita' prima della pubblicazione."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' puo' precisare, tra l'altro, i parametri di qualita' del servizio da misurare, nonche' il contenuto, la forma e le modalita' della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualita', per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6."; c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: " 2-bis. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, l'Autorita' puo' imporre prescrizioni in materia di qualita' minima del servizio all'impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. 2-ter. L'Autorita' fornisce alla Commissione europea, con largo anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni di cui al comma 2-bis, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, le misure previste e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche al BEREC. 2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo, l'Autorita' tiene nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea in esito alla comunicazione di cui al comma 2.".
Note all'art. 51: Il testo dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 72. Qualita' del servizio. 1. L'Autorita', dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, puo' prescrivere alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorita' prima della pubblicazione. 2. L'Autorita' puo' precisare, tra l'altro, i parametri di qualita' del servizio da misurare, nonche' il contenuto, la forma e le modalita' della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualita', per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6. 2-bis. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, l'Autorita' puo' imporre prescrizioni in materia di qualita' minima del servizio all'impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. 2-ter. L'Autorita' fornisce alla Commissione europea, con largo anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni di cui al comma 2-bis, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, le misure previste e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche al BEREC. 2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo, l'Autorita' tiene nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea in esito alla comunicazione di cui al comma 2.".