Art. 54 

 

				 
          Servizi di consultazione degli elenchi telefonici 

 
  1. All'articolo 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   "Servizi   di
consultazione degli elenchi telefonici"; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita'  provvede
affinche'  sia  rispettato  il  diritto  degli  abbonati  ai  servizi
telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti  negli  elenchi
di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che li
riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi  o  di
servizi  di  consultazione  ai  sensi  del  comma  2   del   presente
articolo."; 
  c) al comma 2 le parole:  "agli  abbonati"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ai contraenti"; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita'  provvede
affinche' sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati
di un servizio telefonico accessibile  al  pubblico  di  accedere  ai
servizi di  consultazione  elenchi.  A  tal  fine,  l'Autorita'  puo'
imporre obblighi alle imprese che controllano l'accesso  agli  utenti
finali per la  fornitura  di  servizi  di  consultazione  elenchi  in
conformita' alle disposizioni  dell'articolo  55.  Detti  obblighi  e
condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori."; 
  e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  "4.  Gli  utenti  finali
degli altri Stati membri hanno diritto di  accedere  direttamente  ai
servizi di consultazione elenchi  abbonati  di  cui  all'articolo  55
tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78.". 
 
          Note all'art. 54: 
              Il  testo   dell'articolo   75   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  75.  Servizi  di  consultazione  degli   elenchi
          telefonici. 
              1. L'Autorita' provvede  affinche'  sia  rispettato  il
          diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al
          pubblico  ad  essere  inseriti   negli   elenchi   di   cui
          all'articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che
          li riguardano siano messe a disposizione dei  fornitori  di
          elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma  2
          del presente articolo. 
              2.  L'Autorita'  provvede  affinche'  le  imprese   che
          assegnano  numeri  ai   contraenti   soddisfino   qualsiasi
          richiesta   ragionevole   di   rendere    disponibili    le
          informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi
          e di servizi di consultazione, in una forma concordata e  a
          condizioni  eque,  oggettive,  orientate  ai  costi  e  non
          discriminatorie. 
              3. L'Autorita' provvede  affinche'  sia  rispettato  il
          diritto di tutti gli utenti finali dotati  di  un  servizio
          telefonico accessibile al pubblico di accedere  ai  servizi
          di consultazione elenchi.  A  tal  fine,  l'Autorita'  puo'
          imporre obblighi alle  imprese  che  controllano  l'accesso
          agli  utenti  finali  per  la  fornitura  di   servizi   di
          consultazione  elenchi  in  conformita'  alle  disposizioni
          dell'articolo  55.  Detti  obblighi   e   condizioni   sono
          obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori. 
              4. Gli utenti finali degli  altri  Stati  membri  hanno
          diritto   di   accedere   direttamente   ai   servizi    di
          consultazione  elenchi  abbonati  di  cui  all'articolo  55
          tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78. 
              5. I commi 1, 2, 3 e 4 si  applicano,  fatte  salve  le
          disposizioni in materia di protezione dei dati personali  e
          della vita privata nel settore delle comunicazioni.".