Art. 56 

 

				 
                    Servizi di emergenza e numero 
                     di emergenza unico europeo 

 
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Servizi di emergenza e
numero di emergenza unico europeo"; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero provvede
affinche' tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma  1-bis,
compresi  gli  utenti  di  telefoni  pubblici  a  pagamento,  possano
chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il  numero  di
emergenza  unico  europeo  '112'  e  qualunque  numero  di  emergenza
nazionale. Le chiamate al numero di  emergenza  unico  europeo  '112'
devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate  nel  modo  piu'
conforme alla  struttura  dei  servizi  di  soccorso.  Tali  chiamate
ricevono risposte  e  un  trattamento  con  la  stessa  rapidita'  ed
efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di  emergenza
nazionali, se questi continuano ad essere  utilizzati.  I  numeri  di
emergenza nazionali sono stabiliti con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  sentita   l'Autorita'   in   merito   alla
disponibilita' dei numeri, e sono recepiti dall'Autorita'  nel  piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica."; 
  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.  Il  Ministero,
in consultazione con i fornitori dei servizi di  emergenza,  provvede
affinche' sia garantito un accesso ai servizi di emergenza  da  parte
delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica
che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o piu' numeri
che figurano nel  piano  nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di
comunicazione elettronica."; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministero provvede
che venga assicurata ai cittadini un'informazione adeguata in  merito
all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo  '112',
in particolare  attraverso  iniziative  rivolte  specificamente  alle
persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro."; 
  e) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  " 3-bis. Il Ministero provvede affinche' l'accesso per  gli  utenti
finali disabili ai servizi di  emergenza  sia  equivalente  a  quello
degli altri utenti finali.  Per  assicurare  che  gli  utenti  finali
disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre  si  trovano
in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si
basano  quanto  piu'  possibile  sulle  norme  o  specifiche  europee
pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva  2002/21/CE.
Tali misure  non  impediscono  al  Ministero  di  adottare  ulteriori
prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui  al  presente
articolo. 
  3-ter. Il  Ministero  provvede  affinche'  le  imprese  interessate
mettano gratuitamente a disposizione dell'autorita' incaricata  delle
chiamate  di  emergenza  le  informazioni  sulla  localizzazione  del
chiamante nel momento in cui la chiamata  raggiunge  tale  autorita'.
Cio' si applica altresi' per ogni chiamata  al  numero  di  emergenza
unico europeo '112'. Il Ministero estende tale obbligo alle  chiamate
a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero definisce i criteri per
l'esattezza  e  l'affidabilita'  delle  informazioni  fornite   sulla
localizzazione del chiamante.". 
 
          Note all'art. 56: 
              Il  testo   dell'articolo   76   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 76. Servizi di emergenza e  numero  di  emergenza
          unico europeo. 
              1. Il Ministero provvede  affinche'  tutti  gli  utenti
          finali dei servizi di cui  al  comma  1-bis,  compresi  gli
          utenti di telefoni pubblici a pagamento,  possano  chiamare
          gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero  di
          emergenza  unico  europeo  '112'  e  qualunque  numero   di
          emergenza nazionale. Le chiamate  al  numero  di  emergenza
          unico europeo '112' devono ricevere  adeguata  risposta  ed
          essere trattate nel modo piu' conforme alla  struttura  dei
          servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte  e  un
          trattamento con la stessa rapidita' ed efficacia  riservate
          alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali,
          se questi continuano ad  essere  utilizzati.  I  numeri  di
          emergenza  nazionali  sono  stabiliti   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentita  l'Autorita'
          in merito alla disponibilita' dei numeri, e  sono  recepiti
          dall'Autorita'  nel  piano  nazionale  di  numerazione  dei
          servizi di comunicazione elettronica. 
              1-bis. Il Ministero, in consultazione con  i  fornitori
          dei servizi di emergenza, provvede affinche' sia  garantito
          un accesso ai servizi di emergenza da parte  delle  imprese
          che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che
          permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o  piu'
          numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione  dei
          servizi di comunicazione elettronica. 
              2. Il Ministero provvede affinche', per  ogni  chiamata
          al numero di emergenza unico europeo '112',  gli  operatori
          esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione
          delle autorita' incaricate dei servizi  di  soccorso  e  di
          protezione civile, nella misura  in  cui  sia  tecnicamente
          fattibile,  le  informazioni  relative  all'ubicazione  del
          chiamante. 
              3.  Il  Ministero  provvede  che  venga  assicurata  ai
          cittadini un'informazione adeguata in merito  all'esistenza
          e all'uso del numero di emergenza unico europeo  '112',  in
          particolare attraverso  iniziative  rivolte  specificamente
          alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro. 
              3-bis. Il Ministero provvede  affinche'  l'accesso  per
          gli utenti finali disabili  ai  servizi  di  emergenza  sia
          equivalente  a  quello  degli  altri  utenti  finali.   Per
          assicurare che gli utenti finali disabili possano  accedere
          ai servizi di emergenza mentre si trovano in  Stati  membri
          diversi dal proprio, le  misure  adottate  a  tal  fine  si
          basano quanto  piu'  possibile  sulle  norme  o  specifiche
          europee  pubblicate  conformemente  all'articolo  17  della
          direttiva  2002/21/CE.  Tali  misure  non  impediscono   al
          Ministero di adottare ulteriori  prescrizioni  al  fine  di
          perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. 
              3-ter.  Il  Ministero  provvede  affinche'  le  imprese
          interessate   mettano    gratuitamente    a    disposizione
          dell'autorita' incaricata delle chiamate  di  emergenza  le
          informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento
          in cui  la  chiamata  raggiunge  tale  autorita'.  Cio'  si
          applica altresi' per ogni chiamata al numero  di  emergenza
          unico europeo '112'. Il Ministero estende tale obbligo alle
          chiamate a numeri  di  emergenza  nazionali.  Il  Ministero
          definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilita' delle
          informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.".