Art. 57 

 

				 
                 Prefissi telefonici internazionali 

 
  1. L'articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 77 (Prefissi telefonici internazionali).  -  1.  Il  prefisso
'00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorita'
puo'  introdurre  o  mantenere  in  vigore  disposizioni   specifiche
relative alle chiamate telefoniche tra localita' contigue situate sui
due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti  finali
di tali localita' sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali
disposizioni. 
  2. L'Autorita' provvede  affinche'  gli  operatori  esercenti  reti
telefoniche  pubbliche,  consentendo  le   chiamate   internazionali,
gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da  o  verso  lo  spazio  di
numerazione telefonica europeo (ETNS), applicando tariffe analoghe  a
quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri.".