Art. 57 Prefissi telefonici internazionali 1. L'articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "Art. 77 (Prefissi telefonici internazionali). - 1. Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorita' puo' introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra localita' contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali localita' sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni. 2. L'Autorita' provvede affinche' gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, consentendo le chiamate internazionali, gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), applicando tariffe analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri.".