Art. 59 

 

				 
                     Accesso a numeri e servizi 

 
  1. All'articolo 78 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "Accesso  a  numeri  e
servizi"; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Ove cio' sia tecnicamente ed economicamente fattibile e  salvo
il caso in cui un  contraente  chiamato  abbia  scelto,  per  ragioni
commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti  ubicati  in
determinate zone  geografiche,  ovvero  con  riferimento  ad  accessi
effettuati da numerazioni non geografiche l'Autorita' assume tutte le
misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado
di: 
  a)  accedere  e  utilizzare  i  servizi  associati  a  numeri   non
geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica  nazionali
presenti all'interno dell'Unione europea; nonche'; 
  b) accedere  a  tutti  i  numeri  forniti  nell'Unione  europea,  a
prescindere   dalla   tecnologia   e   dai   dispositivi   utilizzati
dall'operatore, compresi quelli dei piani di  numerazione  telefonica
nazionali,  quelli  dello  ETNS  e  i  numeri  verdi   internazionali
universali (UIFN)."; 
  c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  " 1-bis. L'Autorita' puo' imporre alle imprese che forniscono  reti
pubbliche di comunicazione o  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso
per caso, ove cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi,
e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di  comunicazione
elettronica trattengano i relativi ricavi da  interconnessione  o  da
altri servizi.". 
 
          Note all'art. 59: 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              Il  testo   dell'articolo   78   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 78. Accesso a numeri o servizi. 
              1.  Ove  cio'  sia   tecnicamente   ed   economicamente
          fattibile e salvo il caso in  cui  un  contraente  chiamato
          abbia  scelto,  per  ragioni   commerciali,   di   limitare
          l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone
          geografiche, ovvero con riferimento ad  accessi  effettuati
          da numerazioni non geografiche l'Autorita' assume tutte  le
          misure necessarie per  assicurare  che  gli  utenti  finali
          siano in grado di: 
              a) accedere e utilizzare i servizi associati  a  numeri
          non  geografici  appartenenti  ai  Piani   di   numerazione
          telefonica  nazionali  presenti   all'interno   dell'Unione
          europea; nonche'; 
              b)  accedere  a  tutti  i  numeri  forniti  nell'Unione
          europea, a prescindere dalla tecnologia e  dai  dispositivi
          utilizzati dall'operatore, compresi  quelli  dei  piani  di
          numerazione telefonica nazionali, quelli  dello  ETNS  e  i
          numeri verdi internazionali universali (UIFN). 
              1-bis.  L'Autorita'  puo'  imporre  alle  imprese   che
          forniscono reti pubbliche di  comunicazione  o  servizi  di
          comunicazione  elettronica  accessibili  al   pubblico   di
          bloccare l'accesso a numeri o servizi caso  per  caso,  ove
          cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o  abusi,  e
          imporre che in  simili  casi  i  fornitori  di  servizi  di
          comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi  da
          interconnessione o da altri servizi.".