Art. 60 

 

				 
               Fornitura di prestazioni supplementari 

 
  1. All'articolo 79 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Fatto  salvo
l'articolo 60, comma 2, l'Autorita', sentite  le  parti  interessate,
puo'  obbligare  gli  operatori  che  forniscono  servizi  telefonici
accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a
mettere a disposizione degli utenti finali  le  prestazioni  elencate
nell'allegato n. 4, parte B, se cio' e' fattibile sul piano tecnico e
praticabile su quello economico,  come  pure,  tutte  o  parte  delle
prestazioni supplementari elencate nell'allegato n. 4, parte A."; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 60: 
              Il  testo   dell'articolo   79   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 79. Fornitura di prestazioni supplementari. 
              1. Fatto salvo l'articolo  60,  comma  2,  l'Autorita',
          sentite le parti interessate, puo' obbligare gli  operatori
          che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o
          accesso a reti  di  comunicazione  pubbliche  a  mettere  a
          disposizione degli utenti finali  le  prestazioni  elencate
          nell'allegato n. 4, parte B, se cio' e' fattibile sul piano
          tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte
          o   parte   delle   prestazioni   supplementari    elencate
          nell'allegato n. 4, parte A. 
              2. L'Autorita' puo' decidere di non applicare il  comma
          1 nella totalita' o in parte del  territorio  nazionale  se
          ritiene, tenuto conto del parere delle  parti  interessate,
          che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente. 
              3. (abrogato). ".