Art. 62 Obblighi di trasmissione 1. L'articolo 81 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "Art. 81 (Obblighi di trasmissione). - 1. Il Ministero puo' imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilita' destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti. 2. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicita' regolare.".