Art. 62 

 

				 
                      Obblighi di trasmissione 

 
  1. L'articolo 81 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 81 (Obblighi di trasmissione). - 1. Il Ministero puo' imporre
obblighi  di   trasmissione   ragionevoli,   per   specifici   canali
radiofonici  e  televisivi  e  servizi  complementari,   specialmente
servizi di accessibilita' destinati a consentire un accesso  adeguato
agli  utenti  finali  disabili,  alle  imprese  soggette  alla   loro
giurisdizione  che  forniscono  reti  di  comunicazione   elettronica
destinate alla distribuzione di servizi di  diffusione  televisiva  o
radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti  finali
di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione  di  tali
servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo  se
necessari a  soddisfare  precisi  obiettivi  di  interesse  generale,
definiti in modo chiaro dal  Ministero  e  se  sono  proporzionati  e
trasparenti. 
  2. Il Ministero sottopone a riesame gli  obblighi  di  trasmissione
con periodicita' regolare.".