Art. 63 

 

				 
               Consultazione dei soggetti interessati 

 
  1. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 11, il Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito
delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi  di
consultazione  pubblica,  del  parere  degli   utenti   finali,   dei
consumatori,  delle  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti
inclusi  in  particolare   gli   utenti   disabili,   delle   aziende
manifatturiere e delle imprese  che  forniscono  reti  o  servizi  di
comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti  degli
utenti  finali  e  dei  consumatori  in   materia   di   servizi   di
comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  in  particolare
quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il
Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica  che  garantisca
che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni  attinenti  a
tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in  materia  di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga
adeguatamente   conto   degli   interessi   dei   consumatori   nelle
comunicazioni elettroniche."; 
  b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai  fini  della
promozione degli obiettivi della  politica  culturale  e  dei  media,
quali  ad  esempio  la  diversita'  culturale  e  linguistica  e   il
pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle
rispettive competenze, promuovono  la  cooperazione  fra  le  imprese
fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori
interessati alla promozione di contenuti legittimi  su  tali  reti  e
servizi. Tale cooperazione  puo'  includere  il  coordinamento  delle
informazioni di pubblico interesse da fornire a  norma  dell'articolo
71, comma 2-quater, e dell'articolo 70, comma 1 e 3.". 
 
          Note all'art. 63: 
              Il  testo   dell'articolo   83   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 83. Consultazione dei soggetti interessati. 
              1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11,  il
          Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive
          competenze,  tengono  conto,   attraverso   meccanismi   di
          consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei
          consumatori, delle associazioni  dei  consumatori  e  degli
          utenti inclusi in particolare gli  utenti  disabili,  delle
          aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono  reti
          o servizi  di  comunicazione  elettronica  nelle  questioni
          attinenti ai diritti degli utenti finali e dei  consumatori
          in  materia  di  servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico, in  particolare  quando  hanno  un
          impatto  significativo  sul  mercato.  In  particolare,  il
          Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive
          competenze, istituiscono  un  meccanismo  di  consultazione
          pubblica  che  garantisca  che  nell'ambito  delle  proprie
          decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli
          utenti finali e dei consumatori in materia  di  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico si  tenga
          adeguatamente conto degli interessi dei  consumatori  nelle
          comunicazioni elettroniche. 
              2.  Le  parti  interessate,  sulla  base  di  indirizzi
          formulati dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle
          rispettive competenze, possono mettere a  punto  meccanismi
          che associno consumatori, gruppi di utenti e  fornitori  di
          servizi  per  migliorare   la   qualita'   generale   delle
          prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici  di  condotta,
          nonche'   norme   di   funzionamento    e    controllandone
          l'applicazione. 
              2-bis. Ai fini della promozione degli  obiettivi  della
          politica  culturale  e  dei  media,  quali  ad  esempio  la
          diversita' culturale e  linguistica  e  il  pluralismo  dei
          media,  il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito   delle
          rispettive competenze, promuovono la  cooperazione  fra  le
          imprese fornitrici  di  reti  o  servizi  di  comunicazione
          elettronica e i  settori  interessati  alla  promozione  di
          contenuti  legittimi  su  tali   reti   e   servizi.   Tale
          cooperazione  puo'   includere   il   coordinamento   delle
          informazioni di  pubblico  interesse  da  fornire  a  norma
          dell'articolo 71, comma 2-quater, e dell'articolo 70, comma
          1 e 3.".