Art. 64 Risoluzione extragiudiziale delle controversie 1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa."; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: " 2-bis. Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall'Autorita' ai sensi dei commi 1 e 2 l'interessato puo' rivolgersi all'Autorita' per rappresentare una violazione delle disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'."; c) al comma 4, dopo le parole: "risoluzione giudiziale delle controversie" sono inserite le seguenti: "nonche' le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo".
Note all'art. 64: Il testo dell'articolo 84 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 84. Risoluzione extragiudiziale delle controversie. 1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa. 2. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. 2-bis. Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall'Autorita' ai sensi dei commi 1 e 2 l'interessato puo' rivolgersi all'Autorita' per rappresentare una violazione delle disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'. 3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l'Autorita' si coordina con le altre Autorita' di regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della controversia. 4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie nonche' le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo e, fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".