Art. 65 Notifica alla Commissione europea 1. Il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo e' notificato senza indugio alla Commissione europea.".
Note all'art. 65: Il testo dell'articolo 85 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 85. Notifica alla Commissione europea. 1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l'elenco delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 58, comma 1. 2. L'Autorita' notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo e' notificato senza indugio alla Commissione europea.".