Art. 67 Coubicazione e condivisione di infrastrutture 1. All'articolo 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure puo' avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu' ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, puo' imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprieta', nel pieno rispetto del principio di proporzionalita', ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l'Autorita' puo' richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprieta', compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta'."; c) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti: " 5-bis. L'Autorita', previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilita' di esprimere le proprie opinioni, puo' imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se cio' e' giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta', adattate se del caso in funzione dei rischi. 5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorita', puo' richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilita' e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell'Autorita' medesima. 5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.".
Note all'art. 67: Il testo dell'articolo 89 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 89. Coubicazione e condivisione di infrastrutture. 1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure puo' avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu' ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, puo' imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprieta', nel pieno rispetto del principio di proporzionalita', ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. 2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l'Autorita' puo' richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprieta', compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta'. 3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinche' sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88. 4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha gia' presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorita' delle domande. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88. 5-bis. L'Autorita', previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilita' di esprimere le proprie opinioni, puo' imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se cio' e' giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta', adattate se del caso in funzione dei rischi. 5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorita', puo' richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilita' e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell'Autorita' medesima. 5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.".