Art. 70 Libero uso e Banda cittadina - CB 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5" sono soppresse ed alla lettera p) dopo le parole:"banda cittadina - CB" sono inserite le seguenti "o assimilate". 2. Il comma 4 dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la potesta' o la tutela.".
Note all'art. 70: Il testo dell'articolo 105 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 105. Libero uso. 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan; c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; j) applicazioni medicali di debolissima potenza; k) applicazioni audio senza fili; l) apriporta; m) radiogiocattoli; n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga; o) apparati non destinati ad impieghi specifici; p) apparati per comunicazioni in «banda cittadina - CB» o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145. 2. Sono altresi' di libero uso: a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5; b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione. 3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.". Il testo dell'articolo 145 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 145. Banda cittadina - CB. 1. Le comunicazioni in «banda cittadina»-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di eta' non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai soggetti residenti in Italia. 2. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione della sede dell'impianto; c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili; d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2. 4. Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte d chi esercita la potesta' o la tutela. 5. In caso di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in «banda cittadina» possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorita' competenti.".