Art. 70 

 

				 
                  Libero uso e Banda cittadina - CB 

 
  1. Alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  105  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  le  parole:  "nell'ambito  del
fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5"  sono  soppresse  ed  alla
lettera p) dopo le parole:"banda cittadina -  CB"  sono  inserite  le
seguenti "o assimilate". 
  2. Il comma 4 dell'articolo 145 del decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Alla  dichiarazione  e'
allegata,  per  i  minorenni  non  emancipati,  la  dichiarazione  di
consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi
esercita la potesta' o la tutela.". 
 
          Note all'art. 70: 
              Il  testo  dell'articolo   105   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 105. Libero uso. 
              1. Sono di libero uso le apparecchiature che  impiegano
          frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione,  per
          collegamenti a brevissima distanza  con  apparati  a  corto
          raggio, compresi quelli  rispondenti  alla  raccomandazione
          CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: 
                a) reti locali a tecnologia DECT o  UMTS  nell'ambito
          del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5; 
                b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan; 
                c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; 
                d) sistemi per rilievo  di  movimenti  e  sistemi  di
          allarme; 
                e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; 
                f) telecomandi dilettantistici; 
                g) applicazioni induttive; 
                h) radiomicrofoni a banda  stretta  e  radiomicrofoni
          non professionali; 
                i) ausilii per handicappati; 
                j) applicazioni medicali di debolissima potenza; 
                k) applicazioni audio senza fili; 
                l) apriporta; 
                m) radiogiocattoli; 
                n)  apparati  per  l'individuazione  di  vittime   da
          valanga; 
                o) apparati non destinati ad impieghi specifici; 
                p) apparati per comunicazioni in «banda  cittadina  -
          CB» o assimilate, sempre che per  queste  ultime  risultino
          escluse la possibilita' di chiamata selettiva e  l'adozione
          di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili  da
          terzi  le  notizie  scambiate;  sussiste  il   divieto   di
          effettuare comunicazioni internazionali e  trasmissione  di
          programmi o comunicati  destinati  alla  generalita'  degli
          ascoltatori.  Rimane  fermo   l'obbligo   di   rendere   la
          dichiarazione di cui all'articolo 145. 
              2. Sono altresi' di libero uso: 
                a)  i  collegamenti  su  supporto  fisico,  ad   onde
          convogliate e con sistemi ottici realizzati  nel  fondo  ai
          sensi dell'articolo 99, comma 5; 
                b) gli apparati radioelettrici solo riceventi,  anche
          da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di
          frequenze e protezione: non sono  compresi  gli  apparecchi
          destinati esclusivamente alla  ricezione  del  servizio  di
          radiodiffusione. 
              3. Le bande di frequenze e le caratteristiche  tecniche
          delle apparecchiature  sono  definite  a  norma  del  piano
          nazionale di ripartizione delle frequenze.". 
              Il  testo  dell'articolo   145   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 145. Banda cittadina - CB. 
              1. Le comunicazioni in  «banda  cittadina»-CB,  di  cui
          all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono  consentite  ai
          cittadini di eta'  non  inferiore  ai  14  anni  dei  Paesi
          dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero
          dei  Paesi  con  i  quali  siano  intercorsi   accordi   di
          reciprocita', fermo restando quanto disposto  dall'articolo
          2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          nonche' ai soggetti residenti in Italia. 
              2. Non e' consentita l'attivita' di cui al  comma  1  a
          chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena
          restrittiva  superiore  a  due  anni   ovvero   sia   stato
          sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione,  finche'
          durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che  non  sia
          intervenuta sentenza di riabilitazione. 
              3. I soggetti di cui al comma 1  devono  presentare  al
          Ministero una dichiarazione da cui risulti: 
                a) cognome, nome, luogo e data di nascita,  residenza
          o domicilio dell'interessato; 
                b) indicazione della sede dell'impianto; 
                c) la  eventuale  detenzione  di  apparati  mobili  e
          portatili; 
                d) l'assenza di condizioni ostative di cui  al  comma
          2. 
              4. Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni  non
          emancipati, la dichiarazione di consenso  e  di  assunzione
          delle responsabilita' civili da parte  d  chi  esercita  la
          potesta' o la tutela. 
              5.  In  caso  di  calamita'   coloro   che   effettuano
          comunicazioni in «banda cittadina» possono partecipare alle
          operazioni  di  soccorso  su  richiesta   delle   Autorita'
          competenti.".