Art. 71 Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1, entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Codice 1. Il punto 4, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. garantire l'accessibilita' dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei servizi di comunicazione elettronica dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente finale nonche' le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice". 2. Il punto 8, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice e le condizioni relative all'accessibilita' per gli utenti disabili in conformita' all'articolo 57 del Codice". 3. Dopo il punto 11, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "11-bis. garantire le comunicazioni delle autorita' pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamita'.". 4. Il punto 12, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico". 5. Al punto 15, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 194, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269". 6. Dopo il punto 18, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 13 del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste in conformita' con il diritto dell'Unione europea nonche', ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorita' di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.". 7. Il punto 1, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita'.". 8. Il punto 2, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice". 9. Dopo il punto 8, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze". 10. Il punto 1, della Parte C, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. la designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 13 del Codice.". 11. Al punto 4, della Parte C, dell'Allegato n. 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "degli abbonati" sono sostituite dalle seguenti: "dei contraenti".
Note all'art. 71: Il testo dell'Allegato n. 1 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1) Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice. A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: 1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformita' al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice; 2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34; 3. garantire l'interoperabilita' dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice; 4. garantire l'accessibilita' dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei servizi di comunicazione elettronica dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente finale nonche' le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice; 5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura; 6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice; 7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice e le condizioni relative all'accessibilita' per gli utenti disabili in conformita' all'articolo 57 del Codice; 9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformita' decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2-bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice; 11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attivita'; 11-bis. garantire le comunicazioni delle autorita' pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamita'; 12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico; 13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformita' alle norme comunitarie; 14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice; 15. mantenere l'integrita' delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 194, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 in materia di norme armonizzate sulla compatibilita' elettromagnetica; 16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in conformita' dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice; 18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice; 18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 13 del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste in conformita' con il diritto dell'Unione europea nonche', ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorita' di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione. B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono: 1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita'; 2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale; 4. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze; 5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 6. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice; 7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze; 8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze. C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono: 1. la designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 13 del Codice; 2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 3. il rispetto delle norme in materia di portabilita' del numero in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice; 4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici dei contraenti ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice; 5. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione; 6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 7. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice; 8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.".