Art. 72 Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice 1. La rubrica dell'Allegato n. 3 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice.". 2. La lettera a), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) 'sottorete locale', una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;". 3. La lettera c), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c) 'accesso completamente disaggregato alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacita' dell'infrastruttura di rete;". 4. La lettera d), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "d) 'accesso condiviso alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacita' dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili". 5. Il punto 1, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Elementi della rete cui e' offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti: a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso); b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate; c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.". 6. Il punto 2, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilita' di reti locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilita' nei condotti.". 7. Il punto 3, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti.". 8. Il punto 1, della Parte B, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato come avente significativo potere di mercato o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato [1].".
Note all'art. 72: Il testo dell'Allegato n. 3 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Allegato n. 3 (articolo 46) Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni: a) 'sottorete locale', una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa; b) «accesso disaggregato alla rete locale», sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprieta' della rete locale; c) 'accesso completamente disaggregato alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacita' dell'infrastruttura di rete; d) 'accesso condiviso alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacita' dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili. A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale 1. Elementi della rete cui e' offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti: a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso); b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate; c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso. 2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilita' di reti locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilita' nei condotti. 3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti. 4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso. B. Servizio di co-ubicazione 1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato come avente significativo potere di mercato o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato [1]. 2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale). 3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate. 4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti. 5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti. 6. Norme di sicurezza. 7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato. 8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui e' disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione e' stata rifiutata per mancanza di capienza. C. Sistemi d'informazione Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione. D. Condizioni di offerta 1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualita' del servizio. 2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi. 3. Prezzi o modalita' di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.".