Art. 74 

 

				 
                 Informazioni da pubblicare a norma 
                     dell'articolo 71 del Codice 

 
  1. Nell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259, la parola:  "telefoniche"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "di
comunicazione". 
  2. Il punto 1, dell'Allegato  n.  5,  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese. 
  Nome e indirizzo della sede centrale delle  imprese  fornitrici  di
reti di comunicazione pubbliche o di servizi  telefonici  accessibili
al pubblico.". 
  3. La rubrica del comma 2 e' sostituita  dalla  seguente:  "Servizi
offerti" e i punti: "2.1, 2.2 e 2.5", del comma 2,  dell'Allegato  n.
5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  sono  sostituiti
dai seguenti: 
  " 1. Portata dei servizi offerti. 
  2. Tariffe generali. 
  Le  tariffe  coprono  accesso,  costi  di  utenza,  manutenzione  e
informazioni sugli sconti  e  sulle  formule  tariffarie  speciali  o
destinate  a  categorie  di  utenti  specifiche  ed  eventuali  costi
supplementari,  nonche'  sui  costi  relativi  alle   apparecchiature
terminali. 
  5. Condizioni contrattuali generali. 
  Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima
del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi
diretti  legati   alla   portabilita'   dei   numeri   e   di   altri
identificatori, se pertinenti.". 
 
          Note all'art. 74: 
              Il  testo  dell'Allegato  n.  5  del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Allegato n. 5 
              (articolo 71) 
              Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del
          Codice 
              L'Autorita'   garantisce   la    pubblicazione    delle
          informazioni elencate nel presente allegato,  conformemente
          all'articolo 71 del Codice. Spetta  all'Autorita'  decidere
          quali informazioni debbano essere pubblicate dalle  imprese
          fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di  servizi
          telefonici accessibili al pubblico e quali  debbano  invece
          essere pubblicate dalla stessa Autorita' in  modo  tale  da
          assicurare  che  i  consumatori  possano  compiere   scelte
          informate. 
              1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese. 
              Nome e indirizzo  della  sede  centrale  delle  imprese
          fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di  servizi
          telefonici accessibili al pubblico. 
              2. Servizi offerti. 
              2.1. Portata dei servizi offerti. 
              2.2. Tariffe generali. 
              Le  tariffe   coprono   accesso,   costi   di   utenza,
          manutenzione e informazioni sugli sconti  e  sulle  formule
          tariffarie speciali  o  destinate  a  categorie  di  utenti
          specifiche ed eventuali costi  supplementari,  nonche'  sui
          costi relativi alle apparecchiature terminali. 
              2.3. Disposizioni in materia di indennizzo  o  rimborso
          comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule
          di indennizzo o rimborso. 
              2.4. Servizi di manutenzione offerti. 
              2.5. Condizioni contrattuali generali. 
              Comprendono, se del caso, disposizioni in  merito  alla
          durata minima del contratto, alla cessazione del  contratto
          e alle procedure e costi diretti legati  alla  portabilita'
          dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti. 
              3.  Dispositivi  di  risoluzione  delle   controversie,
          compresi quelli elaborati dalle imprese medesime. 
              4.  Informazioni  in  merito  ai  diritti  inerenti  al
          servizio  universale,  ivi  comprese  le  prestazioni  e  i
          servizi di cui all'allegato n. 4.".