Art. 74 Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice 1. Nell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la parola: "telefoniche" e' sostituita dalle seguenti: "di comunicazione". 2. Il punto 1, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese. Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico.". 3. La rubrica del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "Servizi offerti" e i punti: "2.1, 2.2 e 2.5", del comma 2, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti: " 1. Portata dei servizi offerti. 2. Tariffe generali. Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonche' sui costi relativi alle apparecchiature terminali. 5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilita' dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.".
Note all'art. 74: Il testo dell'Allegato n. 5 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Allegato n. 5 (articolo 71) Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice L'Autorita' garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 71 del Codice. Spetta all'Autorita' decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalla stessa Autorita' in modo tale da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese. Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico. 2. Servizi offerti. 2.1. Portata dei servizi offerti. 2.2. Tariffe generali. Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonche' sui costi relativi alle apparecchiature terminali. 2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo o rimborso. 2.4. Servizi di manutenzione offerti. 2.5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilita' dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti. 3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime. 4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i servizi di cui all'allegato n. 4.".