Art. 8 Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive 1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "Art. 12-bis (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive). - 1. Quando la misura prevista all'articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica all'Autorita' di ritenere che il progetto di misura crea un ostacolo al mercato unico ovvero di dubitare seriamente della sua compatibilita' con il diritto dell'Unione europea, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorita' puo' adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da altra autorita' nazionale di regolamentazione. 2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, il BEREC e l'Autorita' cooperano strettamente con la Commissione europea, allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 13, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente. 3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l'Autorita' puo': a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1 nonche' il parere e la consulenza del BEREC; b) mantenere il suo progetto di misura. 4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorita' comunica alla Commissione europea ed al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo puo' essere prorogato per consentire all'autorita' nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11. 5. Se l'Autorita' decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata. 6. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.".