Art. 8 

 

				 
               Procedura per la coerente applicazione 
                       delle misure correttive 

 
  1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.
259, e' inserito il seguente: 
  "Art. 12-bis (Procedura per la coerente applicazione  delle  misure
correttive). - 1. Quando la misura prevista all'articolo 12, comma 3,
mira ad imporre, modificare  o  revocare  un  obbligo  imposto  a  un
operatore in applicazione dell'articolo 19, in combinato disposto con
gli articoli 42, da 46 a  50  e  67  del  Codice,  e  la  Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 1,  della  direttiva
2002/21/CE, notifica all'Autorita' di ritenere  che  il  progetto  di
misura  crea  un  ostacolo  al  mercato  unico  ovvero  di   dubitare
seriamente  della  sua  compatibilita'  con  il  diritto  dell'Unione
europea,  l'adozione  del  progetto  di  misura  viene  ulteriormente
sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In
assenza di una notifica in tal senso, l'Autorita'  puo'  adottare  il
progetto  di  misura  tenendo   nella   massima   considerazione   le
osservazioni formulate dalla Commissione  europea,  dal  BEREC  o  da
altra autorita' nazionale di regolamentazione. 
  2. Nel periodo  di  tre  mesi  di  cui  al  comma  1,  il  BEREC  e
l'Autorita' cooperano strettamente con la Commissione  europea,  allo
scopo di individuare la misura piu'  idonea  ed  efficace  alla  luce
degli obiettivi stabiliti all'articolo 13, tenendo debitamente  conto
del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita' di
garantire una pratica regolamentare coerente. 
  3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l'Autorita'
puo': 
  a) modificare o ritirare il suo progetto di  misura  tenendo  nella
massima considerazione la notifica della Commissione europea  di  cui
al comma 1 nonche' il parere e la consulenza del BEREC; 
  b) mantenere il suo progetto di misura. 
  4. Entro un mese dalla data di formulazione  della  raccomandazione
della Commissione europea ai  sensi  del  paragrafo  5,  lettera  a),
dell'articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue
riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del  medesimo  articolo,
l'Autorita' comunica alla Commissione europea ed al BEREC  la  misura
finale adottata. Tale periodo puo' essere  prorogato  per  consentire
all'autorita'  nazionale   di   regolamentazione   di   avviare   una
consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11. 
  5. Se l'Autorita' decide di non modificare o ritirare  il  progetto
di misura sulla base della raccomandazione della Commissione  europea
di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata. 
  6. L'Autorita' puo' ritirare il progetto  di  misura  in  qualsiasi
fase della procedura.".