Art. 9 

 

				 
       Obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione 

 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  "  2.  Salvo  diversa
disposizione dell'articolo  14  relativo  alle  frequenze  radio,  il
Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni  e  dei  poteri
indicati nel  Codice  perseguono,  ove  possibile,  il  principio  di
neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia  della
concorrenza e non discriminazione tra imprese."; 
  b) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
  " a) assicurando che gli  utenti,  compresi  gli  utenti  disabili,
quelli anziani e quelli che hanno  esigenze  sociali  particolari  ne
traggano  il  massimo  beneficio  in  termini  di  scelta,  prezzi  e
qualita'; 
  b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della
concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche,  anche  per
la trasmissione di contenuti;"; 
  c) la lettera c) e' abrogata; 
  d) al comma 5, la lettera  d)  e'  abrogata  e  la  lettera  e)  e'
sostituita dalla seguente:  "e)  collaborando  con  le  Autorita'  di
regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea
e con il BEREC per garantire  lo  sviluppo  di  prassi  regolamentari
coerenti e l'applicazione coerente delle direttive  europee  recepite
con il Codice;"; 
  e) al comma 6, la lettera e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "e)
prendendo in considerazione le esigenze  degli  utenti  disabili,  di
quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari"  e
la lettera g)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "g)  promuovendo  la
capacita'  degli  utenti  finali  di  accedere  ad   informazioni   e
distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta."; 
  f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  " 6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel  perseguire  le  finalita'
programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle
rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati: 
  a)  promuovendo  la  prevedibilita'  regolamentare,  garantendo  un
approccio regolatorio coerente  nell'arco  di  opportuni  periodi  di
revisione; 
  b)  garantendo  che,  in  circostanze  analoghe,   non   vi   siano
discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono  reti  e
servizi di comunicazione elettronica; 
  c) salvaguardando la concorrenza  a  vantaggio  dei  consumatori  e
promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture; 
  d)   promuovendo   investimenti   efficienti   e   innovazione   in
infrastrutture nuove  e  avanzate,  anche  garantendo  che  qualsiasi
obbligo di accesso tenga debito conto  del  rischio  sostenuto  dalle
imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti
richiedenti  accesso,  al  fine  di  diversificare  il   rischio   di
investimento,  assicurando  nel  contempo   la   salvaguardia   della
concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; 
  e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti  alla
concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche  all'interno
del territorio nazionale; 
  f) imponendo obblighi regolamentari ex  ante  unicamente  dove  non
opera una concorrenza  effettiva  e  sostenibile,  e  attenuandoli  o
revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.". 
 
          Note all'art. 9: 
              Il  testo   dell'articolo   13   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  13.  Obiettivi  e  principi  dell'attivita'   di
          regolamentazione. 
              1.  Nello  svolgere  le  funzioni  di  regolamentazione
          indicate  nel  Codice  e  secondo  le  procedure  in   esso
          contenute, il Ministero e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli
          e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi  generali
          di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5  e  6  del  presente
          articolo. 
              2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo
          alle  frequenze   radio,   il   Ministero   e   l'Autorita'
          nell'esercizio delle funzioni e  dei  poteri  indicati  nel
          Codice  perseguono,  ove   possibile,   il   principio   di
          neutralita'  tecnologica,  nel  rispetto  dei  principi  di
          garanzia  della  concorrenza  e  non  discriminazione   tra
          imprese. 
              3.   Il   Ministero   e   l'Autorita'    contribuiscono
          nell'ambito  delle  loro   competenze   a   promuovere   la
          diversita' culturale e  linguistica  e  il  pluralismo  dei
          mezzi di comunicazione. 
              4. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza
          nella fornitura delle reti e dei servizi  di  comunicazione
          elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati: 
                a) assicurando che gli utenti,  compresi  gli  utenti
          disabili,  quelli  anziani  e  quelli  che  hanno  esigenze
          sociali particolari ne traggano  il  massimo  beneficio  in
          termini di scelta, prezzi e qualita'; 
                b) garantendo che non  abbiano  luogo  distorsioni  e
          restrizioni   della   concorrenza   nel    settore    delle
          comunicazioni elettroniche, anche per  la  trasmissione  di
          contenuti; 
                c) (abrogata).; 
                d) incoraggiando un uso  efficace  e  garantendo  una
          gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di
          numerazione. 
              5.  Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito   delle
          rispettive competenze,  contribuiscono  allo  sviluppo  del
          mercato: 
                a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono
          alla fornitura di reti  di  comunicazione  elettronica,  di
          risorse e servizi correlati e di servizi  di  comunicazione
          elettronica sul piano europeo; 
                b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e
          dell'interconnessione, anche mediante la  negoziazione  tra
          gli   operatori,   compatibilmente   con   le    condizioni
          competitive del mercato  e  avendo  riguardo  alle  singole
          tipologie di servizi di  comunicazione  elettronica  ed  in
          particolare a quelli offerti su  reti  a  larga  banda,  in
          coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4; 
                c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di  reti
          transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi; 
                d) (abrogata).; 
                e) collaborando con le Autorita' di  regolamentazione
          degli altri Stati membri, con la Commissione europea e  con
          il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi  regolamentari
          coerenti e l'applicazione coerente delle direttive  europee
          recepite con il Codice; 
              6.  Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito   delle
          rispettive  competenze,  promuovono   gli   interessi   dei
          cittadini: 
                a) garantendo a  tutti  i  cittadini  un  accesso  al
          servizio universale, come definito dal Capo IV  del  Titolo
          II; 
                b) garantendo un livello elevato  di  protezione  dei
          consumatori  nei  loro  rapporti  con   i   fornitori,   in
          particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
          di risoluzione delle controversie da parte di un  organismo
          indipendente dalle parti in causa; 
                c) contribuendo a garantire  un  livello  elevato  di
          protezione dei dati personali e della vita privata; 
                d) promuovendo la diffusione di informazioni  chiare,
          in particolare garantendo la trasparenza  delle  tariffe  e
          delle  condizioni  di  uso  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico; 
                e) prendendo  in  considerazione  le  esigenze  degli
          utenti disabili, di quelli anziani e di  quelli  che  hanno
          esigenze sociali particolari"; 
                f) garantendo il mantenimento dell'integrita' e della
          sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione; 
                g) promuovendo la capacita' degli  utenti  finali  di
          accedere  ad  informazioni  e   distribuirle   o   eseguire
          applicazioni e servizi di loro scelta. 
              6-bis. Il Ministero e l'Autorita',  nel  perseguire  le
          finalita'  programmatiche  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6,
          applicano,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze,
          principi   regolamentari   obiettivi,   trasparenti,    non
          discriminatori e proporzionati: 
                a)  promuovendo  la   prevedibilita'   regolamentare,
          garantendo un approccio regolatorio coerente  nell'arco  di
          opportuni periodi di revisione; 
                b)garantendo che, in  circostanze  analoghe,  non  vi
          siano discriminazioni nel  trattamento  delle  imprese  che
          forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; 
                c) salvaguardando  la  concorrenza  a  vantaggio  dei
          consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata
          sulle infrastrutture; 
                d) promuovendo investimenti efficienti e  innovazione
          in infrastrutture nuove e avanzate,  anche  garantendo  che
          qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio
          sostenuto  dalle   imprese   e   consentendo   accordi   di
          cooperazione tra investitori e parti  richiedenti  accesso,
          al  fine  di  diversificare  il  rischio  di  investimento,
          assicurando nel contempo la salvaguardia della  concorrenza
          nel mercato e del principio di non discriminazione; 
                e) tenendo debito conto delle  differenti  condizioni
          attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree
          geografiche all'interno del territorio nazionale; 
                f)imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente
          dove non opera una concorrenza effettiva e  sostenibile,  e
          attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta  tale
          condizione. 
              7. Nell'ambito delle proprie attivita' il  Ministero  e
          l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              8. L'Autorita' si dota, conformemente alle  indicazioni
          recate dalla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999,
          n. 50, di forme o  metodi  di  analisi  dell'impatto  della
          regolamentazione. 
              9. Ogni atto di  regolamentazione  dell'Autorita'  deve
          recare  l'analisi   di   cui   al   comma   8   ed   essere
          conseguentemente motivato.".