IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
21 maggio 2012, adottato, ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27  dicembre  2002,  n.  286,  nonche'  le  delibere  del
Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le  quali  e'
stato dichiarato fino al 31 luglio 2012  lo  stato  di  emergenza  in
ordine agli eventi sismici che  hanno  colpito  il  territorio  delle
province di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Reggio  Emilia,  Mantova  e
Rovigo; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con
cui sono stati adottati i primi interventi  urgenti  volti  al  primo
soccorso,  all'assistenza  della   popolazione   nonche'   ai   primi
interventi   provvisionali   strettamente   necessari   alle    prime
necessita', ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, come modificato dal  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori  disposizioni  per  fronteggiare  gli  eccezionali   eventi
sismici verificatisi nelle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
Reggio  Emilia,  Mantova  e  Rovigo  e  favorire  gli  interventi  di
ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza  alle  popolazioni
colpite; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  salute,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i
beni e le attivita' culturali,della giustizia,  della  difesa,  dell'
istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a  disciplinare
gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e
la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,   Reggio   Emilia   e   Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012,  per
i quali e' stato adottato il decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  1°  giugno  2012  di  differimento  dei  termini  per
l'adempimento degli obblighi  tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche'
di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  i  Presidenti  delle  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di  Commissari
delegati. 
  3. In seguito agli eventi sismici di cui al  comma  1,  considerati
l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine  di  favorire  il
processo di  ricostruzione  e  la  ripresa  economica  dei  territori
colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con  le  delibere
del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012  e'  prorogato
fino  al  31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  4.  Agli  interventi  di  cui  al  presente  decreto  provvedono  i
presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i  quali
coordinano le attivita' per la ricostruzione  dei  territori  colpiti
dal sisma del 20  e  29  maggio  2012  nelle  regioni  di  rispettiva
competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e
per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con  i  poteri
di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del
Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di  cui  all'articolo  5,
comma 1, della citata legge. 
  5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli  interventi
dei sindaci dei comuni e dei presidenti  delle  province  interessati
dal  sisma,   adottando   idonee   modalita'   di   coordinamento   e
programmazione degli interventi stessi.