Art. 2 
 
          Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 20-29 maggio 2012, da  assegnare  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'  previste  dal  presente
decreto. 
  2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo  1,
comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  stabilita
la  ripartizione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  fra  le  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per  le  finalita'  previste  dal
presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad
assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti
danneggiati, nel rispetto delle risorse allo  scopo  finalizzate.  La
proposta  di  riparto  e'  basata  su  criteri  oggettivi  aventi   a
riferimento  l'effettivita'  e  la  quantita'  dei  danni  subiti   e
asseverati delle singole Regioni. 
  3. Al predetto Fondo affluiscono, nel  limite  di  500  milioni  di
euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al  31  dicembre  2012,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato  come  carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2  centesimi  al
litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane. L'articolo 1, comma 154,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 
  4.  Con  apposito  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite
le modalita' di individuazione  del  maggior  gettito  di  competenza
delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita'  di
cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione. 
  5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
    a)  con  le  risorse  eventualmente  rivenienti  dal   Fondo   di
solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
2012/2002 del Consiglio  dell'11  novembre  2002,  nei  limiti  delle
finalita' per esse stabilite; 
    b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici
in favore dei partiti politici e dei movimenti politici; 
    c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e  2014,
mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco  allegato
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  individuate  le  riduzioni   delle   dotazioni
finanziarie da operare e le voci di  spesa  interessate,  nonche'  le
conseguenti  modifiche  degli  obiettivi  del  patto  di   stabilita'
interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni.  Le  predette  voci  di  spesa
possono  essere  reintegrate  con  utilizzo  dei  risparmi  derivanti
dall'applicazione   dei   provvedimenti   legislativi,    conseguenti
all'attivita'  di   razionalizzazione   della   spesa   pubblica   in
applicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52. 
  6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso  la  tesoreria
statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma  2,  le
risorse provenienti  dal  fondo  di  cui  al  comma  1  destinate  al
finanziamento degli interventi previsti dal presente  decreto.  Sulle
contabilita' speciali confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle
erogazioni liberali effettuate alle  stesse  regioni  ai  fini  della
realizzazione di  interventi  per  la  ricostruzione  e  ripresa  dei
territori colpiti dagli eventi sismici. I  presidenti  delle  regioni
rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225.