Art. 3 
 
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
  uso non abitativo; contributi a favore delle imprese;  disposizioni
  di semplificazione procedimentale 
 
  1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite  dal  sisma
del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui  all'articolo  1,  i
Presidenti delle Regioni di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali
entro le quali possono essere concessi contributi  nel  limite  delle
risorse allo scopo finalizzate a valere  sulle  disponibilita'  delle
contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  2,  fatte   salve   le
peculiarita' regionali. I  contributi  sono  concessi,  al  netto  di
eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti  adottati  dai
soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e  5.  In  particolare,  puo'
essere disposta: 
    a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia  abitativa,  ad  uso
produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati,
in relazione al danno effettivamente subito; 
    b) la concessione, previa presentazione di  perizia  giurata,  di
contributi  a  favore  delle   attivita'   produttive,   industriali,
agricole,   zootecniche,   commerciali,   artigianali,    turistiche,
professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali e alle  organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni  con
esclusivo fine solidaristico aventi  sede  o  unita'  produttive  nei
comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni
a beni mobili di loro proprieta'; 
    c) la concessione  di  contributi  per  i  danni  alle  strutture
adibite ad attivita' sociali, ricreative, sportive e religiose; 
    d) la concessione di contributi  per  i  danni  agli  edifici  di
interesse storico-artistico; 
    e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in  locali
sgombrati  dalle  competenti  autorita'  per  gli   oneri   sostenuti
conseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle risorse  necessarie
all'allestimento di alloggi temporanei; 
    f) la concessione di contributi a favore  della  delocalizzazione
temporanea  delle  attivita'  danneggiate  dal  sisma  al   fine   di
garantirne la continuita' produttiva. 
  2. L'accertamento dei  danni  provocati  dagli  eccezionali  eventi
sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio  2012  deve
essere verificato e documentato, mediante  presentazione  di  perizia
giurata,  a  cura  del  professionista  abilitato  incaricato   della
progettazione degli interventi di ricostruzione  e  ripristino  degli
edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le  verifiche  da
parte delle competenti amministrazioni. 
  3.  Il  saldo  dei  contributi  di  cui   al   presente   articolo,
limitatamente alla ricostruzione  degli  immobili  distrutti  e  alla
riparazione degli immobili dichiarati inagibili,  e'  vincolato  alla
documentazione che attesti che gli interventi sono  stati  realizzati
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
  4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e  1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle  unita'  immobiliari
ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei  comuni
interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more  che  venga
completata la verifica delle agibilita'  degli  edifici  e  strutture
ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti  interessati  possono,  previa
perizia e asseverazione da  parte  di  un  professionista  abilitato,
effettuare il ripristino  della  agibilita'  degli  edifici  e  delle
strutture. I contenuti della  perizia  asseverata  includono  i  dati
delle schede AeDES di  cui  al  decreto  sopracitato,  integrate  con
documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a  documentare
il nesso di causalita' tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e
lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 
  6. In deroga  agli  articoli  6,  10,  93  e  94  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  all'articolo  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della  legge
della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli  articoli
9, 10, 11, 12 e  13  della  legge  della  regione  Emilia-Romagna  30
ottobre 2008, n. 19, i  soggetti  interessati  comunicano  ai  comuni
della predetta regione l'avvio dei lavori edilizi  di  ripristino  da
eseguirsi comunque nel rispetto dei  contenuti  della  pianificazione
urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici,  con  l'indicazione
del progettista abilitato responsabile della  progettazione  e  della
direzione lavori e della impresa esecutrice, purche'  le  costruzioni
non siano state interessate da interventi edilizi totalmente  abusivi
per i quali sono stati  emessi  i  relativi  ordini  di  demolizione,
allegando o  autocertificando  quanto  necessario  ad  assicurare  il
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  settore  con  particolare
riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e  sismica.  I
soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni  dall'inizio
dei  lavori  provvedono  a  presentare  la  documentazione  non  gia'
allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la  richiesta
dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo  edilizio
nonche' per la presentazione dell'istanza di  autorizzazione  sismica
ovvero  per  il  deposito  del  progetto  esecutivo  riguardante   le
strutture. 
  7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttive
e delle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  in  condizioni  di
sicurezza adeguate,  nei  comuni  interessati  dai  fenomeni  sismici
iniziati il 20  maggio  2012,  di  cui  all'allegato  1  al  presente
decreto,   il   titolare   dell'attivita'   produttiva,   in   quanto
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  deve
acquisire la  certificazione  di  agibilita'  sismica  rilasciata,  a
seguito di verifica di sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme
tecniche  vigenti  (cap.  8  -  costruzioni  esistenti,  del  decreto
ministeriale 14 gennaio 2008),  da  un  professionista  abilitato,  e
depositare la  predetta  certificazione  al  Comune  territorialmente
competente. I Comuni trasmettono  periodicamente  alle  strutture  di
coordinamento istituite a  livello  territoriale  gli  elenchi  delle
certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente  comma
saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. 
  8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di  sicurezza
effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria,
il certificato di agibilita'  sismica  potra'  essere  rilasciato  in
assenza delle carenze strutturali di seguito precisate,  o  eventuali
altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate  dal  tecnico
incaricato,  o  dopo  che  tali  carenze  siano  state  adeguatamente
risolte: 
    1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali  e
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 
    2)  presenza  di  elementi  di  tamponatura   prefabbricati   non
adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
    3) presenza di scaffalature non controventate portanti  materiali
pesanti che possano, nel  loro  collasso,  coinvolgere  la  struttura
principale causandone il danneggiamento e il collasso. 
  9. La verifica di sicurezza ai sensi  delle  norme  vigenti  dovra'
essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi
sismici  che  hanno  interessato  vaste   porzioni   del   territorio
nazionale, il livello di sicurezza dovra' essere definito  in  misura
pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad  un  edificio  nuovo.
Tale valore dovra' essere comunque  raggiunto  nel  caso  si  rendano
necessari  interventi  di  miglioramento  sismico.   Gli   interventi
eventualmente  richiesti  per  il  conseguimento  del   miglioramento
sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi. 
  11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia  regionale
di Protezione civile della Regione  Emilia-Romagna,  della  Direzione
generale di Protezione  civile,  polizia  locale  e  sicurezza  della
Regione Lombardia, nonche'  dell'Unita'  di  progetto  di  Protezione
civile della Regione Veneto, provvedono, anche  per  il  tramite  dei
Sindaci,  per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le   eventuali
espropriazioni delle aree  pubbliche  e  private  occorrenti  per  la
delocalizzazione  totale  o   parziale,   anche   temporanea,   delle
attivita'. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di
delocalizzazione sia richiesta la valutazione di  impatto  ambientale
ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste  sono  acquisite
sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti  ridotti
alla meta'. Detti  termini,  in  relazione  alla  somma  urgenza  che
rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere
essenziale  e  perentorio,  in  deroga  al  titolo  III  del  decreto
legislativo n. 152  del  3  aprile  2006  cosi'  come  modificato  ed
integrato dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative
norme regionali di attuazione. 
  12. La  delocalizzazione  totale  o  parziale  delle  attivita'  in
strutture  esistenti  e  situate   in   prossimita'   delle   aziende
danneggiate,   e'   autorizzata,   previa   autocertificazione    del
mantenimento  dei  requisiti  e  delle  prescrizioni  previsti  nelle
autorizzazioni ambientali in corso  di  validita',  salve  le  dovute
verifiche di agibilita' dei locali e dei luoghi  di  lavoro  previste
dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare  entro
180 giorni dalla delocalizzazione la  documentazione  necessaria  per
l'avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 160 del 2010. 
  13. Al fine  di  consentire  l'immediata  ripresa  delle  attivita'
economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,
sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a
consentire  lo   spostamento   temporaneo   dei   mezzi,   materiali,
attrezzature necessari, ferme restando le  procedure  in  materia  di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.