Art. 4 
 
Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e  dei  servizi  pubblici
  nonche' interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale 
 
  1. I Presidenti delle regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni  effettivamente  verificatisi,  e  nel  limite  delle   risorse
all'uopo individuate: 
    a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di
interventi  urgenti  per  il  ripristino  degli  immobili   pubblici,
danneggiati dagli eventi sismici,  compresi  quelli  adibiti  all'uso
scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonche' le  caserme
in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
    b) le modalita' organizzative per consentire  la  pronta  ripresa
delle attivita' degli uffici  delle  amministrazioni  statali,  degli
enti pubblici  nazionali  e  delle  agenzie  fiscali  nel  territorio
colpito dagli eventi sismici. 
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma  1,  lettera
a), provvedono i presidenti delle  regioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, avvalendosi  del  competente  provveditorato  interregionale
alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici  provinciali,
che operano nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, con le
risorse umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente.
Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera  a),  e  nei  limiti
delle risorse  all'uopo  individuate,  alle  esigenze  connesse  agli
interventi di messa  in  sicurezza  degli  immobili  danneggiati,  di
rimozione e ricovero dei beni culturali  e  archivistici  mobili,  di
rimozione  controllata  e  ricovero  delle  macerie  selezionate  del
patrimonio  culturale  danneggiato,   nonche'   per   l'avvio   degli
interventi di ricostruzione,  di  ripristino,  di  conservazione,  di
restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio,  si
provvede secondo le modalita' stabilite d'intesa con il Ministero per
i beni e le attivita' culturali, d'intesa  con  il  presidente  della
regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti,  sia
per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. 
  3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento
agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la  Conferenza
Stato-Regioni, puo' essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle
risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione
di un nuovo Accordo di programma finalizzato  alla  ricostruzione  ed
alla riorganizzazione delle strutture sanitarie  regionali  riducendo
il rischio sismico; nell'ambito  degli  interventi  gia'  programmati
dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le  Regioni
procedono, previo parere del Ministero della salute,  alle  opportune
rimodulazioni, al fine di favorire le opere di  consolidamento  e  di
ripristino delle strutture danneggiate. 
  4. I programmi finanziati con fondi statali  o  con  il  contributo
dello Stato a  favore  delle  regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia  e
Veneto, possono essere  riprogrammati  nell'ambito  delle  originarie
tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai  singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie. 
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero,  ove
gia' adottati, aggiornano i piani di  emergenza  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale  termine,
provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.