Art. 5 
 
 
             Ulteriori interventi a favore delle scuole 
 
  1. Al fine di consentire la piu' tempestiva ripresa della  regolare
attivita' scolastica  nelle  aree  interessate  dalla  crisi  sismica
iniziata  il  20  maggio  2012,  previa  intesa  con  la   Conferenza
Stato-Regioni,  eliminando  situazioni  di   pericolo,   le   risorse
individuate  dal  DM  30  luglio  2010,   assunto   in   applicazione
dell'articolo 7-bis del decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  169,
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, possono essere destinate alla
messa in sicurezza, all'adeguamento  sismico  ed  alla  ricostruzione
degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della
predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
pertinente capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  per
l'istruzione, l'universita' e la ricerca. 
  2. Le regioni nel cui territorio si trovano le  aree  indicate  nel
comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi  a
seguito del sisma,  a  modificare  i  piani  di  edilizia  scolastica
eventualmente gia' predisposti sulla base della previgente  normativa
di settore e non ancora attivati, anche con  l'inserimento  di  nuove
opere non contemplate  in  precedenza.  I  Presidenti  delle  Regioni
interessate curano  il  coordinamento  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4. 
  3. Per fronteggiare  l'emergenza  e  nei  limiti  di  durata  della
stessa, l'Ufficio  scolastico  regionale  per  l'Emilia-Romagna  puo'
adottare per il prossimo anno  scolastico,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica,  interventi  di  adattamento   del
calendario scolastico, di flessibilita' dell'orario  e  della  durata
delle lezioni, di articolazione e  di  composizione  delle  classi  o
sezioni. 
  4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato a  emanare  un'ordinanza  finalizzata  a
disciplinare, anche in deroga alle  vigenti  disposizioni  normative,
l'effettuazione  degli  scrutini  e  degli  esami  relativi  all'anno
scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al  comma  1,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.