Art. 6 
 
Sospensione processi  civili,  penali,  amministrativi  e  tributari,
  rinvio delle udienze e sospensione  dei  termini,  comunicazione  e
  notifica di atti 
 
  1. Fino al 31  luglio  2012,  sono  sospesi  i  processi  civili  e
amministrativi e quelli di competenza  di  ogni  altra  giurisdizione
speciale pendenti alla data del 20  maggio  2012  presso  gli  uffici
giudiziari aventi sede nei comuni colpiti  dal  sisma,  ad  eccezione
delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle  cause
relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti  per
l'adozione  di  provvedimenti  in  materia  di   amministrazione   di
sostegno, di interdizione, di  inabilitazione,  ai  procedimenti  per
l'adozione di ordini di protezione  contro  gli  abusi  familiari,  a
quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura  civile  e  in
genere delle cause  rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,
la dichiarazione di urgenza e' fatta dal  presidente  in  calce  alla
citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le  cause
gia'  iniziate,  con  provvedimento  del  giudice  istruttore  o  del
collegio, egualmente non impugnabile. 
  2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresi' sospesi i termini  per  il
compimento di qualsiasi atto  del  procedimento  che  chiunque  debba
svolgere negli uffici  giudiziari  aventi  sede  nei  comuni  di  cui
all'articolo 1, comma 2. 
  3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, le
udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di
ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori,
con nomina antecedente al 20 maggio 2012,  sono  soggetti  che,  alla
data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano  sede  nei  comuni
interessati dal sisma.  E'  fatta  salva  la  facolta'  dei  soggetti
interessati di rinunciare espressamente al rinvio. 
  4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti,
avevano  sede  operativa  o   esercitavano   la   propria   attivita'
lavorativa, produttiva o  di  funzione  nei  comuni  interessati  dal
sisma, il decorso dei  termini  perentori,  legali  e  convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e  decadenze  da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini  per  gli
adempimenti contrattuali e' sospeso dal 20 maggio 2012 al  31  luglio
2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E'
fatta salva la facolta' di  rinuncia  espressa  alla  sospensione  da
parte degli interessati. Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del
periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei  riguardi
dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi  e  i
termini relativi alle procedure concorsuali,  nonche'  i  termini  di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in
misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 
  5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i  termini
di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21  maggio
2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali  e  ad
ogni altro titolo di credito o  atto  avente  forza  esecutiva,  sono
sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione  opera  a  favore  dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia,  salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 
  6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di  competenza  di  uffici
giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi  dell'articolo
1, sono sospesi i  termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini
preliminari, nonche' i termini per proporre querela e  sono  altresi'
sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti  alla
data del 20  maggio  2012.  Nel  procedimento  di  esecuzione  e  nel
procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto  compatibili  le
disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme  di  attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 
  7. Nei processi penali in cui, alla data del 20  maggio  2012,  una
delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,
era residente nei comuni colpiti dal sisma: 
    a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini  previsti  dal
codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza per
lo svolgimento di  attivita'  difensiva  e  per  la  proposizione  di
reclami o impugnazioni; 
    b) salvo quanto previsto al comma  8,  il  giudice,  ove  risulti
contumace o assente una delle parti o  dei  loro  difensori,  dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012. 
  8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza  di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in  stato  di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6  non  opera  nei
processi a carico di imputati minorenni. La  sospensione  di  cui  al
comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 
  9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo  in  cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei  commi
6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in  cui  il  processo  e'
rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).